Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5311 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9052/2010 proposto da:

R.H.I.D. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. NICOLETTI Alfredo, giusta delega a margine della

terza pagina del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTRAVCO SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI QUIRITI 3, presso lo

studio degli avvocati PROIETTI FABRIZIO e BRUNO FORTI, rappresentata

e difesa dall’avv. TREVISAN Claudio, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

26.2.09, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Claudio Trevisan che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.R.H.I. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 26 marzo 2009, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la sua domanda nei confronti della INTRA VCO srl, volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in luogo della collaborazione coordinata e continuativa oggetto del contratto stipulato tra le parti.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

La società ha depositato controricorso notificato nei termini.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Il terzo motivo è inammissibile perchè denunzia una violazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla valutazione delle prove sul criterio dell’orario di lavoro) senza formulare il quesito di diritto, come prescrive l’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla controversia perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata nel marzo del 2009. Ma anche i due motivi con i quali si denunzia “carenza o quanto meno insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della controversia” non sono formulati in modo conforme alla disciplina del codice, perchè non specificano qual è il fatto, decisivo e controverso, sull’accertamento del quale la motivazione sarebbe “carente o insufficiente”, ma si risolvono in una diversa valutazione delle deposizioni dei testi B., Z. e M. ed in una diversa argomentazione in ordine alla “qualificazione” del rapporto.

Più che vizi di motivazione, quelle prospettate nei due motivi sono, nella sostanza, due ulteriori denunzie di violazione di legge, del tipo di quella contenuta nel terzo motivo, prive anch’esse di quesito di diritto. Il ricorso, proponendo una rilettura delle testimonianze, riportate peraltro per brani estratti e non integralmente, si propone come un terzo grado di merito.

Lo stesso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte che perde il giudizio alla rifusione alla controparte delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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