Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5310 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 13433/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 26/04/2019

nel procedimento vertente tra:

SC.MA., S.G., SA.GA., da una parte,

e M.A., M.E., L.S., dall’altra, ed

iscritto al n. 19197/2017 R.G. di quell’Ufficio:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che

conclude per l’inammissibilità dell’istanza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Sa.Ga., S.G. e Sc.Ma. evocavano in giudizio M.A., M.E. e L.S.: gli attori deducevano di aver trasferito ai convenuti la proprietà delle quote relative a una società a responsabilità limitata, di cui erano soci; rilevavano, inoltre, che, in forza di una distinta dichiarazione, risultavano creditori della somma di Euro 15.000,00, che era stata trattenuta a scopo di garanzia dei cessionari “al fine ultimo di permettere ai cedenti l’eliminazione di circoscritte difformità materiali rilevate nella sede operativa dell’opificio industriale S.E.A. s.r.l. sito in (OMISSIS), zona (OMISSIS)” (così l’ordinanza del 7 maggio 2019, con cui è stato domandato il regolamento di competenza di cui intra). Chiedevano quindi accertarsi la responsabilità dei convenuti stessi e la condanna dei medesimi al pagamento della suddetta somma.

Il Tribunale di Napoli, cui era assegnata la causa, con ordinanza del 24 giugno 2016 la rimetteva alla Sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio Tribunale, dichiarandosi incompetente.

2. – A seguito di riassunzione, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli ha richiesto regolamento d’ufficio di competenza, assumendo che la controversia inerirebbe a materia non devoluta alle sezioni specializzate.

Il pubblico ministero ha concluso chiedendo l’inammissibilità del regolamento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il regolamento di competenza è inammissibile.

2. – Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, onde il regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. U. 23 luglio 2019, n. 19882).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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