Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5310 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5310 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 26954-2016 proposto da:
DE LENARDIS DIVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
SCHETTINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
VAVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO,
ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 2883/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 18 maggio 2016, la Corte di appello di Roma,
riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di Diva
De Leonardis nei confronti dell’I.N.P.S. intesa ad ottenere il
riconoscimento del diritto alla rivalutazione della contribuzione per
esposizione ultradecennale a polveri di amianto ai sensi della L. 27
marzo 1992 n. 257 (in relazione al periodo lavorativo dal 1 gennaio 1973
al 21 dicembre 1995);

che, ad avviso della Corte territoriale, era fondata l’eccezione di
decadenza ex art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e succ. modifiche
sollevata dall’I.N.P.S. (non avendo la De Leonardis fornito la prova
dell’avvenuta presentazione della domanda amministrativa entro il
suddetto termine) e che, in ogni caso, era maturata la decadenza di cui
all’art. 47 d.L. 24 novembre 2003 n. 269 conv. , con modif., in legge 24
novembre 2003 n. 326 non avendo l’appellata fornito la prova del
pensionamento in data anteriore all’entrata in vigore del detto d.L. n.
269/2003 e non avendo presentato domanda all’I.N.A.I.L. entro il 15
giugno 2005;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la De
Leonardis affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso
l’INPS;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
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RILEVATO

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si dissente dalla proposta del relatore insistendo per
l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO
con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

applicazione dell’art. 47 del ex art. 47 del d.L. 30 settembre 2003 n. 269
conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326 ( in relazione all’art. 360, primo
comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello erroneamente
ritenuto la De Leonardis decaduta dal diritto ai benefici richiesti per non
aver inoltrato tempestiva domanda all’INAIL nel termine previsto dal
comma 5 0 del citato art. 47 d.L. n. 269/2003, norma questa non
applicabile “ratione temporis” al caso in esame essendo la ricorrente
andata in pensione nell’anno 1996;

che il motivo è inammissibile in considerazione del principio
secondo cui nel caso in cui venga impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più
ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per
giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse
abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso
abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le
censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di
impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in
toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente
l’una o l’altro sorreggano sicchè è sufficiente che anche una sola delle
dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur
essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di
impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto
nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le
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che

censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo
impugnato ( Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive
conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n.
10374 del 08/05/2007); ed infatti, il motivo censura solo una delle due

269/2003, conv. in L. n. 326/2003) non anche quella per la quale era
maturata la decadenza (triennale) ai sensi del d.P.R. n. 639/1970;

che, infine, le considerazioni svolte nella parte conclusiva del ricorso in
ordine alla condanna alle spese del doppio grado non assurgono ad
autonomo motivo di doglianza e, comunque, il mezzo risulterebbe privo
di autosufficienza non essendo stato trascritto il contenuto della
dichiarazione ex art. 152, disp. att. cod. proc. civ. che si assume essere
stata resa e di cui la Corte di merito non avrebbe tenuto conto;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
sussistendo le condizioni per l’esonero della ricorrente dal rimborso a
norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 42 u.c. del D.L. n. 269/2003, conv.
in legge n. 326/2003;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);
Ric. 2016 n. 26954 sez. ML – ud. 20-12-2017
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rationes decidendi sui quali è fondata l’impugnata sentenza (la ritenuta
maturata la decadenza (semestrale) ex art. 47, comma 5 0 , del d.L. n.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente

dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017
Il Presidente

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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