Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5310 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27102/2008 proposto da:

HORIZONS INSTITUTE INC., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36,

presso lo studio dell’avvocato PUCCIONI Paolo, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DUOMO G.P.A. SRL, in persona del legale rappresentante ed

Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE

N. 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO Pietro, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, del 4/6/08, depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Puccioni Paolo che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Horizons Institute Inc. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della società Duomo GPA s.r.l. (società iscritta all’albo dei soggetti abilitati alla gestione, in regime di concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali, che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento relativo ad imposta comunale sugli immobili, la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

2. Deve innanzitutto premettersi che il ricorso risulta tempestivo, essendo stato consegnato per la notifica il 6 novembre 2008 (v.

ricevuta dell’UNEP – Corte d’appello di Roma -) e dovendo sottrarsi i 46 giorni del periodo feriale. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce che la Horizons, società senza scopo di lucro, ha diritto all’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, avendo concesso l’immobile in comodato gratuito ad ente ecclesiastico per l’esclusivo svolgimento di attività di cui alla L. n. 222 del 1985, art. 16 lett. a) risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, con la conseguenza che l’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse (v.

tra le altre Cass. n. 18838 del 2006).

E’ appena il caso di evidenziare che contrasta con tale giurisprudenza la singolare tesi sviluppata da parte ricorrente, secondo la quale sarebbe configurabile, al di là dell’inequivoco dettato normativo, una sorta di utilizzazione “diretta” del bene da parte dell’ente possessore, che però avvenga in via “indiretta”, ossia a mezzo di altro soggetto al quale sia stata concessa la detenzione del bene per un uso vincolato rientrante tra quelli ritenuti meritevoli di esenzione.

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In relazione alle alterne vicende della controversia nel merito, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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