Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5310 del 04/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8789/2010 proposto da:
M.V., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
POSTE ITALIANE SPA ((OMISSIS)) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale ad litem a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7255/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata l’8/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
M.V. ha notificato a Poste italiane un ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il giorno 8 gennaio 2009.
Non ha provveduto a depositare il ricorso.
E’ stato prodotto un verbale di conciliazione della controversia anche in ordine alle spese del giudizio.
Il ricorso di conseguenza deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011