Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5310 del 02/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.02/03/2017),  n. 5310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20877-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta o difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 227/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/03/2013 R.G.N. 1823/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 12/3/2013 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato nullo il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. al fine di far accertare la legittimità del licenziamento intimato a M.G., rigettava l’originaria domanda, dichiarando la nullità del recesso per violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

3. Avverso la sentenza Poste italiane S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memorie. Controparte è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Rileva il collegio che dal verbale di conciliazione formalizzato in sede sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, dandosi atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. La descritta situazione è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti, che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8-7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).

3. L’esito concordato della lite giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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