Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 531 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 12/01/2011), n.531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20962/2006 proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE Carolina, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARACCIOLO GIULIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del

Commissario Liquidatore Dott. P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA Gregorio, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.G., ASSITALIA S.P.A., G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 29/12/2005, depositata il 27/01/2006 R.G.N.

32/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GEROMEL DONATELLA (per delega dell’Avv. CAROLINA

VALENSISE);

udito l’Avvocato IANNOTTA ALESSANDRI (per delega dell’Avv. GREGORIO

IANNOTTA);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso conforme istituzione di merito ex art. 384 c.p.c., e condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 gennaio 2006 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quel che interessa in questa sede, accoglieva l’appello principale di C.D. avverso la omologa decisione del Tribunale di Locri del 12 ottobre 1999 e liquidava il risarcimento dei danni riconosciuti al C., determinati in una somma maggiorata degli interessi e rivalutazione solo alla data della messa in l.c.a. della FIRS, presso cui era assicurato l’autocarro investitore ed avvenuta il 23 maggio 1994, a seguito del sinistro verificatosi l'(OMISSIS) – nel quale il C. aveva riportato gravi lesioni personali.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a..

La resistente FIRS ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contrariamente a quanto eccepisce la resistente il ricorso non necessita del quesito di diritto perchè rivolto contro una sentenza depositata in data anteriore al 2 marzo 2006.

L’unica doglianza pone come punto centrale della questione, che il Collegio è chiamato a risolvere consiste nel decidere se la rivalutazione e gli interessi, richiesti, debbano fermarsi al momento in cui la FIRS è stata posta in l.c.a., come statuito dal giudice dell’appello oppure debbano comprendere anche il periodo successivo agli eventi concorsuali della procedura liquidatoria.

Osserva il Collegio che il motivo è fondato.

Di vero, le S.U. di questa Corte con sentenza n. 5289/98 hanno statuito che il danno risarcito, in ipotesi del genere, va insinuato al passivo della procedura concorsuale nella intera entità oggettiva del danno, comprensiva del pregiudizio da svalutazione monetaria ed interessi anche per l’importo maturato nel periodo successivo alla soglia degli eventuali concorsuali della procedura liquidatoria (di seguito, Cass. n. 10490/01; n. 4130//09; n. 4677/98).

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello di Reggio Calabria, che in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia la sentenza impugnata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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