Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5309 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 18/02/2022), n.5309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15589-2020 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA;

– ricorrente –

contro

Q.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PAOLO DI DONO, 3/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE

BERARDINIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA ZAMBRANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1602/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1602/2019, ha rigettato l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Q.G.G., dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel periodo 2009-2006 pari ad Euro 11.125,44;

la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria;

resiste Q.G.G. con controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione artt. 3 e 38 Cost.; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento della Cassa;

il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis in ragione del rigetto dell’eccezione di prescrizione, avendo la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale; il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 429 c.p.c., artt. 1224 e 2033 c.c., L. n. 412 del 1991, art. 16 per erroneità del decorso degli interessi;

in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione;

il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA