Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5308 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 10/01/2019, dep. 27/02/2020), n.5308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 12209/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 16/04/2019
nel procedimento vertente tra:
C.I.P. CONSORZIO IMPRESE POLIGRAFICHE FORMAZIONE SVILUPPO, da una
parte, e CITTA’ DEL LIBRO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
SCARL, dall’altra, ed iscritto al n. 3167/2017 R.G. di
quell’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che
conclude per l’inammissibilità.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Il Consorzio Imprese Poligrafiche evocava in giudizio Città del Libro dell’Informazione e della Comunicazione s.c.ar.l. proponendo un’azione di accertamento negativo con riferimento alla spettanza di importi che gli erano stati richiesti dalla convenuta a titolo di contributi consortili, oltre che un’azione di ripetizione dell’indebito con riguardo a una somma da essa attrice già versata per il medesimo titolo.
Il Tribunale di Napoli, cui era assegnata la causa, con ordinanza del 28 marzo 2017 la rimetteva alla Sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio Tribunale, dichiarandosi incompetente.
2. – A seguito di riassunzione, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli ha richiesto regolamento d’ufficio di competenza, assumendo che la controversia inerirebbe a materia non devoluta alle sezioni specializzate.
Il pubblico ministero ha concluso domando, dichiararsi l’inammissibilità del regolamento.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il regolamento di competenza è inammissibile.
2. – Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, onde il regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. U. 23 luglio 2019, n. 19882).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020