Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5307 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5307 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 1606-2016 proposto da:
SCARFAGNA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
RICCARDI;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA
CARCA VALLO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 5539/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 3 luglio 2015, la Corte di Appello di Roma
confermava la decisione di primo grado di rigetto della domanda
proposta da Renato Scarfagna nei confronti dell’INPS ed intesa al
riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi
dell’art. 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992 n. 257 (in relazione al
periodo lavorativo svolto presso il deposito Agip di Ponte Galeria
Roma);

che la Corte territoriale riteneva, in particolare, fondata l’eccezione di
decadenza di cui all’art. 47 d.L. 24 novembre 2003 n. 269 conv. , con
modif., in legge 24 novembre 2003 n. 326 sollevata dall’I.N.P.S.;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo Scarfagna
affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l’INPS;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si dissente dalla proposta del relatore insistendo per
l’accoglimento del ricorso e, peraltro, facendo riferimento ad una
questione -relativa alla riferibilità allo Scarfagna della raccomandata del
26 maggio 2004 – di cui non vi è traccia nel ricorso e con riferimento
alla quale la Corte di merito aveva rilevato che si era formato il
giudicato non essendo stata oggetto di alcuna censura in appello la

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RILEVATO

statuizione con cui il Tribunale aveva affetinato che mancava la prova
dell’inoltro della raccomandata all’INAIL;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa

2003 n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326 ( in relazione all’art.
360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello
erroneamente ritenuto lo Scarfagna decaduto dal diritto ai benefici
richiesti per non aver inoltrato tempestiva domanda all’INAIL nel
termine previsto dal comma 5° del citato art. 47 d.L. n. 269/2003,
norma questa non applicabile “ratione temporis” al caso in esame
avendo il ricorrente dedotto una esposizione ultradecennale già alla data
del 2 ottobre 2003; con il secondo ed il terzo motivo viene denunciata
violazione e falsa dell’art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 avendo il
ricorrente provato l’esposizione qualificata ed ultradecennale
all’amianto;
che il primo motivo è infondato in quanto correttamente la Corte di
appello ha applicato il disposto dell’art. 47, quinto comma, del d.L. n.
269/2003; ed infatti, va, in primo luogo, evidenziato che nel ricorso
nulla è detto circa l’affermazione contenuta nell’impug-nata sentenza
secondo cui si era formato il giudicato sulla statuizione con la quale il
Tribunale aveva rilevato la mancata prova dell’inoltro della
raccomandata all’INAIL ragion per cui tutte le argomentazioni esposte
solo nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. sulla esistenza di una
raccomandata ritualmente spedita da parte dello Scarfagna sono
tardive e, peraltro, neppure intaccano la riportata motivazione della
Corte territoriale. Ciò detto, quanto alla asserita non applicabilità allo
Scarfag-na della decadenza di cui all’art. 47, quinto comma, d.L. n.
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applicazione del’art. 47 dell’art. 47 del ex art. 47 del d.L. 30 settembre

269/2003 avendo egli già dedotto una esposizione ultradecennale alla
data del 2 ottobre 2003, tale assunto è del tutto infondato alla luce
della giurisprudenza di questa Corte secondo cui sono esclusi
dall’ambito applicativo del citato art. 47, quinto comma 1) coloro che
alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più

diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione
oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione
in via amministrativa o giudiziaria); 2) a coloro che alla data del 2
ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o
giudiziario per l’accertamento del diritto (cfr. ex plurimis Cass. 18
novembre 2004, n. 21862; Cass.. 15 luglio 2005 n. 15008; Cass. 11
luglio 2006 n. 15679, Cass. 30 maggio 2012 n. 8649; più di recente n.
14895 del 16/07/2015). Orbene, lo Scarfagna non rientra in alcuna di
queste categorie di assicurati rispetto ai quali si applica la normativa
previgente alla entrata in vigore dell’art. 47, quinto comma, citato non
avendo neppure allegato di aver maturato il diritto a pensione ( cosa
diversa dall’affermazione di aver maturato il diritto alla rivalutazione
contributiva già alla data del 2.10.2003) o di aver ottenuto il
riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o
giudiziaria o di aver già avviato alla data del 2 ottobre 2003 un
procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del
diritto;

che l’infondatezza del primo motivo assorbe gli altri;
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
sussistendo le condizioni per l’esonero del ricorrente dal rimborso a
norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante a seguito
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favorevole beneficio previdenziale di cui alla legge n. 257/1992 ( tale

delle modifiche apportate dall’art. 42 u.c. del D.L. n. 269/2003, conv.
in legge n. 326/2003;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma

trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035
del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose
successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 11 20 dicembre 2017
esidente

17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

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