Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5306 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

16770/2019 sollevato dal Tribunale di Avellino con ordinanza n. r.g.

192/2019 del 28/05/2019 nel procedimento vertente tra:

PM TRIBUNALE DI (OMISSIS) da una parte, V.G.,

D.S.S. dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE DOTT. IGNAZIO PATRONE che chiede alla Corte di

dichiarare la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il PM presso il Tribunale per i minorenni di (OMISSIS) ha chiesto al medesimo Tribunale di aprire una procedura ex artt. 330 e 336 c.c., a tutela del minore V.S., nato il (OMISSIS), figlio dei coniugi V.G. e D.S.S., con richiesta di sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e allontanamento del padre dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e di incontri con il minore e con la D.S..

Il Tribunale adito, rilevando che nessun atto istruttorio era stato compiuto e che era pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli un procedimento di separazione personale tra i coniugi, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale.

Il Tribunale ordinario di Napoli, dinanzi al quale il procedimento è stato riassunto, ritenendosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai fini dell’indicazione del giudice competente a conoscere della controversia.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il conflitto in esame tra il tribunale ordinario, adito per la separazione personale dei coniugi e l’affidamento del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex art. 330 c.c. ss., richiesti dal P.M., dev’essere risolto alla luce del criterio della prevenzione, atteso che l’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, limita la vis attrattiva del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell’altro, in tal modo implicitamente escludendo l’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale (Cass. n. 1866 del 2019). Il tribunale per i minorenni resta dunque competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio dinanzi al tribunale ordinario (Cass. n. 20202 del 2018, n. 2833 del 2015).

Nella specie, il procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale è stato introdotto dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli nel dicembre 2018, mentre il procedimento dinanzi al Tribunale ordinario della stessa città è stato introdotto successivamente, nel gennaio 2019. Competente è quindi il Tribunale per i minorenni di Napoli, preventivamente adito.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli. Ordina l’oscuramento dei dati personali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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