Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5306 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5306 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 26908-2015 proposto da:
ROTONDO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato TERESA
SANTULLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CRISTINA BARTOLOTTA;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, FILIPPO MANGIAPANE,
LUIGI CALIULO, MARIA PASSARELLI;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 103/2015 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 4 maggio 2015, la Corte di appello di Genova,
in accoglimento dell’appello incidentale dell’I.N.P.S., rigettava la
domanda proposta da Francesco Rotondo intesa ad ottenere il
riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi
della legge 27 marzo 1992 n. 257, art. 13, comma 8 in relazione
all’attività lavorativa svolta presso la Filplastic s.r.l. dal 10/7/1972 quale
addetto alla saldatura e produzione di contenitori di ferro in filo di ferro
plastificato;

che la Corte territoriale condivideva le conclusioni cui era pervenuto il
c.t.u. officiato nel corso del giudizio di secondo grado circa
l’insussistenza di una esposizione qualificata all’amianto;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Rotondo
affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’INPS;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si dissente dalla proposta del relatore insistendo per
l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

Ric. 2015 n. 26908 sez. ML – ud. 20-12-2017
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partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO

che: con primo motivo parte si deduce nullità della sentenza per
violazione ed errata applicazione degli artt. 194, 111, 115 cod. proc. civ.
e 2697 cod. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc.
civ.) in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente affidato al
consulente tecnico d’ufficio un’attività accertativa che non gli

nell’espletamento della c.t.u. per avere l’ausiliare utilizzato dichiarazioni
di terzi ed acquisizioni documentali senza che sulle stesse vi fosse stata
una interlocuzione da parte del lavoratore, senza la presenza dei
consulenti di parte e senza alcuna autorizzazione da parte del collegio
giudicante;
che il motivo è infondato; ed infatti, costituisce jus receptum che la
consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio

(exp/mimis : Cass. n. 9461 del 21/04/2010; id. n. 4660 del 2/03/2006)
e che il consulente non ha il potere di accertare i fatti posti a
fondamento di domande ed eccezioni, i quali sono demandati alle
iniziative allegatorie e agli oneri probatori delle parti stesse (cfr. Cass.
n. 6502 del 10/5/2001; id. n. 12869 del 4/09/2003), tuttavia la stessa
giurisprudenza di legittimità distingue due figure o meglio ruoli del
consulente, quello cd. deducente, quando il giudice affida al consulente
tecnico solo l’incarico di valutare i fatti accertati dallo stesso giudice o
dati per esistenti, e del consulente cd. percipiente, quando il giudice gli
assegna altresì il compito di accertare i fatti stessi. Nel primo caso, la
consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e
ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati
completamente provati dalle parti; nel secondo caso, la consulenza può
costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo
significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere
l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. In
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competeva denunciandosi, altresì, la violazione del contraddittorio

particolare, nel secondo caso, che è quello ricorrente nella fattispecie
in esame, nell’espletamento del mandato ricevuto, il consulente può
acquisire ai sensi dell’art. 194 cod. proc. civ. – che consente di chiedere
chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi – circostanze
di fatto relative alla controversia e all’oggetto dell’incarico e tali

non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori
validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre
risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed
essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti
principali (cfr. in tal senso Cass. n. 6195 del 17/04/2003, id. n. 4252
del 02/03/2004, n. 24323 del 22/11/2007). Orbene, nella specie non
risulta che il ricorrente abbia avanzato formali contestazioni circa le
modalità di espletamento dell’incarico peritale né è stato depositato in
uno con il ricorso per cassazione il verbale di udienza successivo al
deposito della c.t.u. in cui tali contestazioni sarebbero state formulate,
dovendosi ritenere assolutamente generico il mero riferimento all’
“udienza di discussione del 6 marzo 2015” contenuto a pag. 13 del
ricorso;
che con il secondo ed il terzo motivo si denuncia la violazione degli
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio in relazione alla ritenuta assenza di amianto nella
coibentazione del forno ed all’esclusa utilizzazione di guanti in amianto
nel periodo oggetto di causa (secondo motivo) ed ai fini della
movimentazione dei carrelli da inserire nel forno di plastificazione e non
per manipolare i carrelli plastificati ( terzo motivo);
che entrambi i motivi sono inammissibili in quanto la violazione
dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice
apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da
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circostanze di fatto, se accompagnate dall’indicazione delle fonti e se

una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n.
13960/2014, n. 20119/2009, n. 26965/2007) mentre, nella specie i
motivi non isolano alcuno degli indicati possibili vizi. Così la dedotta
violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera
circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte

piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia
giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua
iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere
officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n.
16598/2016, n. 11892/2016), mentre nel caso in esame non è neppure
specificamente denunciata una devianza rispetto alle prove ritualmente
introdotte. Per il resto, è il caso di ricordare che con orientamento (cui
va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle
successive pronunce conformi), le Sezioni Unite di questa Corte,
nell’interpretare la portata della nuova formulazione dell’art. 360 primo
comma, n. 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, co. 30 ,
alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle
sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in
questa sede impugnata) hanno affermato che l’omesso esame deve
riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e,
quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore
significativa del fatto medesimo) principale o primario (ossia
costitutivo, impeditivo, dedotto in funzione probatoria). Ma il
riferimento al fatto secondario prosegue l’insegnamento di questa S.C.
– non implica che possa denunciarsi ex art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ. anche l’omesso esame di determinati elementi probatori:
basta che il fatto sia stato esaminato, ancorché – in astratta ipotesi — in
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dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune

modo errato o poco convincente. Invece, il mezzo in oggetto cerca in
sostanza di avvalorare come omesso esame di fatti decisivi la mera
(non condivisa) valutazione della prova ad opera della sentenza
impugnata; non senza considerare che il consulente ha precisato come
non fosse stato superato il livello previsto dalla legge perché

guanti di amianto fino al 1992;
che con il quarto motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. in relazione al vizio di ultrapetizione ( ex art. 360, primo
comma, n.4, cod. proc. civ.) in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale in
punto di valore dell’esposizione per la ragione che l’I.N.P.S. non
avrebbe impugnato il capo della decisione di primo grado nella parte in
cui aveva riconosciuto sussistente l’esposizione ad amianto nel caso di
uso dei guanti in amianto;
che il motivo è infondato sol che si consideri che, come si evince dalla
stessa sentenza impugnata, l’I.N.P.S. in sede di appello incidentale aveva
chiesto il totale rigetto della domanda del Rotondi in relazione al
dedotto vizio di prova di una esposizione qualificata (cfr. pag. 4 della
sentenza);
che con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc.
civ. per l’omissione della motivazione e/o motivazione apparente e/o
incomprensibile in relazione alla semplice affermazione di condividere le
conclusioni del c.t.u. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.);
che il motivo è infondato alla luce di quanto chiarito da Cass. Sez. U.
07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 06/07/2015, n. 13928, nel caso in
esame non è di certo ravvisabile il difetto di motivazione
costituzionalmente rilevante, nel senso di cui alle indicate pronunce,
per il fatto che la Corte territoriale abbia recepito le conclusioni del
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l’esposizione possa ritenersi “qualificata” anche considerando l’uso di

c.t.u., atteso che il giudice del merito non è, per vero, tenuto a
giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie
argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal
caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle

relazione (Cass. 20/05/2005, n. 10668; Cass. 19/06/2015, n. 12703),
laddove – nella specie – il ricorrente non ha neppure dedotto di avere,
sul punto, mosso critiche specifiche alla relazione di consulenza e
dovendosi ribadire che l’omessa considerazione di alcune documenti
acquisiti agli atti non integra il vizio di cui al novellato art. 360, primo
comma, n. 5 cod. proc. civ.;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi, curo
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario
nella misura del 15%.
Ric. 2015 n. 26908 sez. ML – ud. 20-12-2017
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indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017

esidente

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