Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5304 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1858-2019 proposto da:
O.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli Avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 636/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 29/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott..
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 638/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello di O.W., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che l’ordinanza impugnata era stata depositata l’8/5/2017 e comunicata dalla Cancelleria il 9/5/2017 al difensore del richiedente, cosicchè il gravame, proposto con citazione notificata il 10/12/2017, ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, prescritto dall’art. 702 quater c.p.c., era tardivo.
Avverso la suddetta sentenza, O.W. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, notificato a mezzo PEC il 20/12/2018, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva),
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I1 ricorrente, deducendo la mancanza di adeguato contraddittorio sulla propria richiesta di protezione internazionale e di non conoscere “quale problematica telematica avrebbe potuto colpire il vecchio difensore tanto da non avere comunicato tempestivamente al cliente l’esito del ricorso”, lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “dell’art. 101 c.p.p., comma 2”, denunciando “l’atteggiamento frettoloso della Corte d’appello”, in quanto essa avrebbe dovuto assegnare alle parti termine per memoria; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e 3, censurandosi la valutazione di non credibilità di esso richiedente; con il terzo motivo, si denuncia infine la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in relazione al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, deducendosi che la Corte di merito non avrebbe attivato l’obbligo di cooperazione istruttoria nella materia operante.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale, per proposizione (con citazione notificata il 10/12/2017) oltre il termine di legge di trenta gg. dalla comunicazione del provvedimento impugnato del 6/5/2017 (nella specie, avvenuta il 9/5/2017), di cui all’art. 702 quater c.p.c., relativo al rito sommario di cognizione, applicabile ai giudizi di merito in virtù del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f).
Il ricorrente, dopo avere svolto generiche lagnanze esclusivamente in ordine all’asserita mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla questione dell’inammissibilità per tardività dell’appello (ma dalla sentenza impugnata emerge che il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio, eccependo, in rito, l’inammissibilità dell’appello e vi era stata un’udienza, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione), deduce, in ricorso, questioni attinenti il merito della richiesta di protezione internazionale, non prese in esame dalla Corte d’appello, stante la pronuncia in rito.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020