Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5304 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26552/2008 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PETRALIA Vincenzo, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANIA;

– intimati –

SERIT SICILIA S.P.A. – Agente di Riscossione Catania;

– intimati –

avverso la sentenza n. 129/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE STACCATA di CATANIA, del 2/10/07,

depositata il 16/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L.C. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Catania nonchè della Serit Sicilia s.p.a. (che non si sono costituiti) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di ruolo e cartelle di pagamento TARSU, la C.T.R. Sicilia dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente perchè gli atti impugnati non erano previsti nell’elenco tassativo di cu al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

2. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009).

Tanto premesso, il collegio ritiene che il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per avere la C.T.R. dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto impugnante atti non compresi nell’elenco tassativo di cui alla citata norma, senza considerare che spetta al giudice di merito distinguere gli atti impositivi da quelli che non lo sono attraverso un esame degli aspetti sostanziali dell’atto, prescindendo da quelli formali) sia manifestamente fondato.

Invero, fermo restando il carattere tassativo delle singole voci dell’elenco di cui all’art. 19 citato, non può ignorarsi l’esigenza, intesa anche ad evitare dubbi di costituzionalità della norma in esame per immotivata limitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale, che le suddette voci siano intese come riferite a tipi di atti individuati in base allo scopo ed agli effetti e non in base al nomen iuris, soprattutto se si considera che vi sono tributi per l’applicazione dei quali non si prevedono specifici atti di accertamento prima dell’iscrizione a ruolo ed inoltre che la tipologia di atti risultanti dalle norme vigenti è molto più varia di quella prevista dall’elenco di cui alla norma citata, non solo con riguardo alle denominazioni, ma anche perchè molto spesso mediante uno stesso provvedimento appartenente ad una determinata categoria sono esplicate anche funzioni che sarebbero proprie di altri tipi di atti.

Ne consegue che il giudice di merito per ritenere che l’impugnazione è inammissibile perchè avente ad oggetto un atto non rientrante tra quelli tassativamente indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non può limitarsi ad un riscontro formale di non corrispondenza del nomen iuris, ma deve verificare se l’atto impugnato corrisponda o meno, per scopi ed effetti, ad uno dei tipi di atti individuati dalla norma citata. Tale indagine nella specie è mancata.

3. Il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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