Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5304 del 02/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 02/03/2017, (ud. 19/07/2016, dep.02/03/2017),  n. 5304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sezione –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26595-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – SEZIONE

DISTACCATA DI SALERNO, con ordinanza n. 2285/2015 depositata il

28/10/2015 nella causa tra:

C.I., F.G.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Luigi SALVATO, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino

inammissibile il conflitto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. C.I. e F.G. hanno convenuto avanti al Tribunale di Salerno il Comune di (OMISSIS) e il Consorzio dei Comuni di (OMISSIS) chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima di alcuni terreni e al risarcimento del danno (pari al valore venale dei terreni irreversibilmente trasformati) a seguito della realizzazione di una strada; nonchè al risarcimento dei danni arrecati a fondi rimasti in loro proprietà a cagione della mancata realizzazione di opere necessarie per il deflusso di acque piovane.

Con sentenza del 17/11/2008 l’adito Tribunale di Salerno ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.A..

Riassunto il giudizio, con sentenza del 28/10/2015 il Tar Campania ha pronunziato su alcune domande e relativamente ad altre (di condanna al pagamento di indennità da occupazione legittima e di risarcimento danni) ha elevato conflitto negativo di giurisdizione.

Con requisitoria scritta del 2/3/2016 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del conflitto per tardività, non avendo il Tar Campania evidenziato immediatamente le ragioni del proprio dissenso rispetto al Tribunale di Salerno ma solo dopo “aver celebrato due udienze pubbliche” procedendo “ad incardinare il giudizio davanti a sè ed a trattarlo nel merito, tant’è che ha anche deciso alcune domande”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il regolamento è inammissibile.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, è inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio dal giudice oltre il termine stabilito alla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, (applicabile anche ai giudizi come nella specie instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009: v. Cass., Sez. Un., n. 23109 del 2010, e, conformemente, Cass., Sez. Un., n. 24421 del 2010; Cass., Sez. Un., n. 24686 del 2010), e cioè successivamente alla “prima udienza fissata per la trattazione del merito”, che costituisce la barriera temporale stabilita dal legislatore al fine di evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio, in ordine alla quale non può assumere nemmeno rilievo un’eventuale richiesta degli appellanti, non potendo essa influire, ampliandone i limiti, sull’esercizio di un potere officioso (v. Cass., Sez. Un., 19/5/2014, n. 10922).

Ai fini della relativa ammissibilità, il conflitto non deve essere pertanto sollevato successivamente alla soglia costituita dal “primo contatto” tra il giudice e le parti, che ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. si ha al momento della “prima udienza”, tale riferimento dovendo essere inteso nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall’udienza di discussione, che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2016, n. 25515).

Orbene, nella specie il limite de quo era senz’altro superato al momento dell’emissione della sentenza con la quale il Tar ha (anche) elevato conflitto negativo di giurisdizione, relativamente alle domande di condanna al pagamento di indennità da occupazione legittima e di risarcimento danni.

Come posto in rilievo dal P.G. nella sua requisitoria, risulta infatti che “dopo essere stata chiamata all’udienza pubblica del 6 novembre 2014” il “Tar ha pronunciato l’ordinanza del 9 febbraio 2015… con cui, dopo la discussione, ha rimesso la causa sul ruolo, rimettendo in termini i ricorrenti, affinchè articolassero diversamente una delle domande e deducessero anche sulla questione di giurisdizione”.

Emerge evidente, a tale stregua, come l’aver celebrato due udienze pubbliche e l’aver trattato e deciso (in parte) anche il merito del giudizio, tanto da aver deciso su alcune domande, depone indubitabilmente per il superamento nel caso del suindicato limite temporale entro il quale il conflitto di giurisdizione va sollevato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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