Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5303 del 06/03/2018


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Cassazione civile, sez. un., 06/03/2018, (ud. 27/02/2018, dep.06/03/2018),  n. 5303

Fatto

che con ricorso in riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm. V.F. ha chiesto al TAR del Lazio l’annullamento del provvedimento in data 6 febbraio 2001, adottato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con cui gli era stata comunicata la deliberazione di corresponsione del compenso di Lire 30 milioni per l’attività di collaborazione prestata in favore della stessa Commissione, istituita con L. 2 marzo 1998, n. 33;

che la controversia per ottenere la quantificazione del compenso in relazione all’incarico di collaborazione affidatogli dalla Commissione parlamentare d’inchiesta era stata proposta dal Verdicchio, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2003, già avanti al Tribunale di Roma, il quale, con sentenza depositata il 16 gennaio 2008, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendola devoluta al giudice amministrativo;

che tale declinatoria era stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza in data 12 ottobre 2012, che dichiarava infondato anche l’appello incidentale sollevato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati volto a sentir dichiarare la giurisdizione domestica dei collegi di autodichia, e ciò sul rilievo che nessuno degli atti delle Camere che decidono liti tra l’Istituzione e i privati può essere sottratto al controllo degli organi giurisdizionali previsti dalla Costituzione secondo le rispettive competenze degli stessi;

che il TAR del Lazio, con ordinanza in data 3 luglio 2015, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione;

che il conflitto è proposto dal Tribunale amministrativo sulla base di due distinti rilievi;

che, ad avviso del giudice confliggente, potrebbe sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, poichè la determinazione del compenso sarebbe da ritenersi prevista per legge e quindi automatica, in relazione alla delibera del Collegio dei senatori questori del 25 marzo 1997 che ebbe a fissare in Lire 30 milioni l’importo massimo annuo delle indennità da corrispondere per le collaborazioni di cui trattasi;

che il TAR del Lazio prospetta, in via alternativa, la giurisdizione degli organi di autodichia (in particolare del Senato della Repubblica, secondo la prassi in virtù della quale l’Amministrazione di supporto della Commissione bicamerale corrisponde al ramo parlamentare che ha espresso il Presidente della Commissione medesima): essa troverebbe radicamento nella deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 180 del 5 dicembre 2005, che ha esteso la giurisdizione di tali organi “agli atti e ai provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale”, e conferma nella decisione n. 431 del 2 marzo 2011 della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, riguardante proprio la liquidazione del compenso nei confronti di altro collaboratore esterno a carattere non continuativo della Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto Federconsorzi;

che il V. ha presentato un atto di costituzione, concludendo per la giurisdizione del giudice ordinario o, in subordine, del giudice amministrativo;

che il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 – ter c.p.c., il quale ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità del conflitto nella parte in cui pone la questione di giurisdizione in relazione agli organi dell’autodichia parlamentare e, per il resto, la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va esaminata preliminarmente l’eccezione, sollevata dal pubblico ministero, di parziale inammissibilità del conflitto là dove esso pone la questione di giurisdizione in relazione agli organi dell’autodichia parlamentare;

che tale eccezione è basata sul rilievo che l’art. 11 cod. proc. amm. e la L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, riconoscendo testualmente la facoltà di sollevare conflitto di giurisdizione di ufficio al giudice davanti al quale la causa è riassunta, “ancorano l’attribuzione di tale potere al meccanismo della transiatio iudicii, lasciando, negli altri casi ivi non espressamente disciplinati, inalterate le diverse disposizioni concernenti le questioni di giurisdizione: per il giudice, che può adottare, ricorrendone i presupposti, una autonoma pronuncia sul difetto di giurisdizione; per le parti, che possono avvalersi degli strumenti, a seconda dei casi, del regolamento preventivo di giurisdizione ovvero della denuncia di conflitto a norma dell’art. 362 c.p.c.”;

che il Collegio condivide le premesse da cui muovono le conclusioni dell’Ufficio del Procuratore generale, che possono essere scandite nei seguenti passaggi: (a) il regolamento di giurisdizione d’ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente investito mediante transiatio iudicii, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano già pronunciate sulla questione di giurisdizione (Cass., Sez. U., 10 marzo 2014, n. 5493); (b) le citate norme non hanno coperto l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l’abrogazione dell’art. 362 c.p.c.: Cass., Sez. U., 5 luglio 2013, n. 16883); (c) la nuova disciplina non è innovativa rispetto a quella dettata dall’art. 41 cod. proc. civ. in punto di regolamento preventivo (Cass., Sez. U., 25 novembre 2011, n. 24904; Cass., Sez. U., 3 novembre 2017, n. 26155);

che il Collegio, tuttavia, non condivide le conseguenze che da tali premesse trae il pubblico ministero, ad avviso del quale “nella parte in cui il regolamento d’ufficio solleva la questione di giurisdizione con riferimento agli organi dell’autodichia parlamentare, mancando nella specie il presupposto della riassunzione e della translatio iudicii, non (sarebbe) configurabile conflitto, che (andrebbe) dunque dichiarato inammissibile”;

che ritengono infatti queste Sezioni Unite che il meccanismo della translatio condizioni, in entrata, la proponibilità del conflitto negativo di giurisdizione, nel senso che il giudice successivamente adito non lo può sollevare se la causa non è stata innanzi a lui tempestivamente riassunta (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2015, n. 21951), ma non precluda al giudice davanti al quale la causa è stata tempestivamente riassunta a seguito di una prima declinatoria di dubitare a sua volta della propria giurisdizione e di sollevare a tal fine conflitto negativo al fine di far dichiarare dalla Corte regolatrice che la giurisdizione non spetta nè al giudice a quo nè ad esso giudice ad quem, bensì agli organi di autodichia parlamentare non appartenenti all’organizzazione giudiziaria;

che ammessa dunque anche per questa parte la proponibilità del conflitto, deve tuttavia escludersi che nella specie vi sia spazio per dichiarare la riserva in favore degli organi di autodichia;

che infatti la giurisdizione degli organi di autodichia, con riferimento ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, è stata introdotta nell’ordinamento del Senato con la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 5 dicembre 2005, n. 180/2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 294, serie generale, del 19 dicembre 2005): e poichè, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, tale estensione della tutela giurisdizionale innanzi agli organi dell’autodichia non è applicabile nella specie, avendo il V. instaurato il giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Roma anteriormente a detta innovazione, in data 20 gennaio 2003, e trovando quindi applicazione il principio generale che esclude che sia riservata agli organi dell’autodichia la decisione di controversie che coinvolgano rapporti giuridici con soggetti terzi (cfr. Corte cost., sentenza n. 262 del 2017);

che la controversia spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo;

che in materia di compenso spettante a funzionario onorario (tale essendo il rapporto dedotto in giudizio, non assimilabile al rapporto di pubblico impiego, trattandosi di incarico affidato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta con esclusione di qualsiasi inserimento strutturale nell’apparato organizzativo dell’Amministrazione conferente, e attesa d’altra parte l’assenza di elementi idonei a configurare gli estremi di un rapporto contrattuale di prestazione d’opera professionale), il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell’autorità che procede all’investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo (Cass., Sez. U., 8 luglio 2008, n. 18618; Cass., Sez. U., 29 dicembre 2016, n. 27461; Cass., Sez. U., 31 gennaio 2017, n. 2479);

che come sottolinea esattamente il pubblico ministero, “è ben vero che la determinazione del compenso è stata fissata, in concreto, nell’importo massimo annuo per le indennità da corrispondere per le collaborazioni di cui trattasi, sulla base di atti interni riferibili all’Amministrazione conferente (in particolare la delibera del Collegio dei senatori questori del 25 marzo 1997), ma è altrettanto vero che, da un lato, tali atti non possono essere assimilati a disposizioni di legge conferenti un diritto, dall’altro che la questione di merito sottoposta alla cognizione del giudice adito dall’interessato verte in sostanza (là dove si eccepisce la violazione dei principi di proporzionalità e dei principi generali in tema di giusto compenso) proprio sulla scelta discrezionale compiuta dalle Amministrazioni parlamentari che ebbero a liquidare il contestato importo di Lire 30 milioni, ritenuto dall’interessato insufficiente a fronte della propria parcella di Lire 9.083.631.000”;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018

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