Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5303 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 02/03/2017, (ud. 19/07/2016, dep.02/03/2017),  n. 5303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15016/2015 proposto da:

AIMERI AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende,

per procura speciale del notaio C.P. di Milano, rep.

(OMISSIS), in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI IMPERIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO PICIOCCHI, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI

URBANI DELL’IMPERIESE;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1718/2014 del TRIBUNALE di IMPERIA;

uditi gli avvocati Andrea BLASI per delega dell’avvocato Antonio

Rizzo e Gianluca CALDERARA per delega dell’avvocato Andrea Manzi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso che deve ritenersi sussistere

la giurisdizione dell’a.g.o..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Aimeri Ambiente s.p.a. ha convenuto la Provincia di Imperia e l’Ambito territoriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani dell’Imperiese avanti al Tribunale di Imperia per ivi sentir accertare e dichiarare il vantato “diritto” a “vedersi riconosciuti tutti i costi sostenuti per il (OMISSIS) nonchè per la chiusura della Discarica e copertura finale della stessa, non coperti dalla tariffa provvisoria”.

Deduce che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria avendo domandato l’accertamento dell'”esatto ammontare del suo credito costituito dai costi ed oneri sostenuti, e non corrisposti, che sono stati sopportati dal gestore P. per la gestione della discarica a partire dal 2008″, giacchè i “costi del (OMISSIS) non sono stati mai integralmente coperti nè attraverso l’imputazione nella tariffa, nè attraverso pagamenti in altra forma. La tariffa di conferimento sempre applicata, infatti, è stata fissata precedentemente al progetto de quo e, sebbene sia stata sempre qualificata come provvisoria, non è mai stata aggiornata o rivista da parte della Provincia (doc. 7). Proprio perchè determinata nel 2007 in relazione… a precedenti progetti della Discarica (e segnatamente quello del 2002) (doc. 8) la tariffa, evidentemente, non era in grado di anticipare o contemplare i nuovi costi ed oneri relativi ad un progetto che si sarebbe approvato successivamente. La Delib. autorizzativa del 2008, nella specie, si riservava di dettare ulteriori prescrizioni per la gestione della discarica, dando atto che tali prescrizioni potevano comportare maggiori costi per la Società in allora non quantificabili; confermava, inoltre, la tariffa previgente anche per il nuovo progetto demandando ad un successivo momento la quantificazione di tutti i costi sostenuti (doc. 7). Gran parte di quegli stessi nuovi costi sostenuti, da lì in poi, per la gestione e la chiusura della discarica, non sono mai stati riconosciuti”.

Lamenta che, a tale stregua, “nessun atto di natura provvedimentale era o è dunque necessario per il riconoscimento di tale credito nè, del resto, la Provincia ha agito in tal senso”, trattandosi solo di “verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione”.

Essendo insorta questione in ordine alla giurisdizione, avendo la Provincia di Imperia eccepito l’insussistenza della giurisdizione dell’AGO e la sussistenza della giurisdizione dell’AGA (in ragione: a) della natura di interesse legittimo pretensivo della pozione giuridica ravvisabile in capo alla società Aimeri Ambiente s.p.a.; b) della giurisdizione esclusiva in ordine alla “complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti” D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, lett. p); c) della giurisdizione esclusiva in ordine alle “controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessione di pubblici servizi” D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, lett. c)), la società Aimeri Ambiente s.p.a. propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la Provincia di Imperia.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 7/4/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell’AGO.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente sostiene essere in contestazione solo “la presenza o meno di un diritto dell’esponente al riconoscimento di un credito derivante dalla gestione della discarica”, laddove “nessun atto di natura provvedimentale era o è dunque necessario per il riconoscimento di tale credito nè, del resto, la Provincia ha agito in tal senso”, sicchè trattasi solo di “verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione”.

Deduce che “anche qualora il rapporto fosse davvero qualificabile come concessione di pubblico servizio, l’eccezione è infondata alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali sul tema. In particolare, proprio in relazione alle controversie tra il gestore della discarica e l’ente locale, la giurisprudenza ha affermato che esse sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “a meno che non si tratti di controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali spettano alla cognizione del giudice ordinario”.

Il motivo è fondato.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo, la controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad “indennità, canoni od altri corrispettivi” dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 (come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), contenuta nella sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004 (v. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5465, ove si è precisato che non assume d’altro canto alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell’impianto siano ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l’ente locale ed il gestore in un rapporto tributario).

Orbene, nella specie la controversia ha ad oggetto il pagamento di somme per “nuovi costi sostenuti per la gestione e la chiusura della discarica”, asseritamente “mai riconosciuti”, e quindi oggetto tra gestore della discarica e Provincia di un “Accordo” prevedente l’emissione al riguardo di una determinazione da parte di appositamente costituita “Commissione tecnica”.

Determinazione che, con il promosso giudizio nel cui ambito è insorta la presente questione di giurisdizione, il gestore contesta nel quantum.

Atteso, come anche dal P.G. nella sua requisitoria osservato, che tale giudizio è volto pertanto ad accertare quale sia l’esatto ammontare degli importi dovuti in base al suindicato Accordo relativo alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione dei rifiuti solidi urbani, non presupponente un accertamento giudiziale in via principale (ma soltanto una delibazione meramente incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, nè tanto meno risolvendosi in una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell’esercizio diretto del proprio potere autoritativo (cfr. Cass., Sez. Un., 6/3/2009, n. 5465), va nel caso dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale provvederà anche in ordine alle spese di regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.O.. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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