Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5302 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 5302 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso 9075-2016 proposto da:
A.S.D. ALBA ORIENS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Aldo Loiodice e Isabella
Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio legale Loiodice & Partners in Roma, via Ombrone, n. 12;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- controricorrente contro
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO;
– intimato e nei confronti di

– intimata –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato 11 giugno 2015, n. 2860.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27
febbraio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del’Avvocato Generale Marcello
Matera, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso;
udito l’Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni.

Ritenuto che con ricorso notificato 1’8 gennaio 2016 la A.S.D. Alba
Oriens ha impugnato, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., la
sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 11 giugno 2015;
che ha resistito con controricorso il solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Considerato che, come risulta dall’attestazione di cancelleria in
data 20 aprile 2016, il ricorso per cassazione non è stato depositato
dalla ricorrente A.S.D. Alba Oriens nel termine prescritto dall’art. 369
cod. proc. civ.;
che l’iscrizione a ruolo del processo è avvenuta a cura del controricorrente Ministero;
che l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non ri-

A.S. ACQUACHIARA ATI 2000;

levabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello
scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in
senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e
separate disposizioni (Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2015, n. 1325);
che trova altresì applicazione il principio secondo cui la parte alla

sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il
ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati
nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo,
essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione
nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare,
mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. U., 22 dicembre 2016,
n. 26642);
che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per
dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q. M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in
euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

– 3

quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

2018.
Il Consigliere estensore
tnA,

Il Presidente

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio

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