Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5301 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 5301 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

F
SENTENZA

sul ricorso 22743-2015 proposto da:
CLSTV s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giorgio Antonicelli e Rosalba Chiaradia, con domicilio eletto in Roma, via Simeto, n. 12;
– ricorrente contro
ITA – ITALIAN TRADE AGENCY (ICE AGENZIA), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza del Consiglio di Stato 12 marzo 2015, n. 1277.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27
febbraio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;

Matera, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso;
udito l’Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni.

Ritenuto che con ricorso notificato il 27 marzo 2015 la s.r.l.
CLSTV ha impugnato per motivi di giurisdizione, ai sensi degli artt.
362 cod. proc. civ. e 111, ottavo comma, Cost., la sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 12 marzo 2015;
che ha resistito con controricorso l’intimata ITA – Italian Trade
Agency (ICE Agenzia).
Considerato che, come risulta dall’attestazione di cancelleria in
data 6 ottobre 2015, il ricorso per cassazione non è stato depositato
dalla ricorrente CLSTV nel termine prescritto dall’art. 369 cod. proc.
civ.;
che l’iscrizione a ruolo del processo è avvenuta a cura della controricorrente ITA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale
dello Stato;
che l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione della parte resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento
dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (Cass., Sez. lav., 26 gennaio 2015, n.
1325);

2

_

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Marcello

che trova altresì applicazione il principio secondo cui la parte alla
quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a
sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il
ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati
nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del pro-

essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione
nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare,
mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. U., 22 dicembre 2016,
n. 26642);
che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per
dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di
cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in
euro 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren-

cesso al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo,

te, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio
2018.
Il Presidente
(

Il Consigliere estensore

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