Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5301 del 01/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25511-2015 proposto da:

P.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO PUGNAGHI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente-

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1481/24/2015, emessa il 10/03/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il

14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’Irap versata dal contribuente, esercente la professione di avvocato, negli anni di imposta 2006 – 2011;

2. la sentenza impugnata – che fonda l’esistenza di un’autonoma organizzazione a fini Irap sulla “collaborazione con studi associati ed erogazione di compensi a terzi” – viene censurata per falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5);

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione passive, nei confronti dell’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze (ex multis Cass. n. 16678/2016), il quale peraltro non era stato nemmeno parte del giudizio di secondo grado;

5. nel merito, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, essendo essa carente di una congrua motivazione circa la natura e l’entità dei compensi corrisposti a terzi per ciascuno degli anni in contestazione, alla luce dei criteri successivamente chiariti dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, laddove il contribuente si avvalga di prestazioni di lavoro di terzi “in modo non occasionale” ed in misura tale da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze.

Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA