Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5300 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8792/2019 proposto da:

H.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana, 91, c/o Studio Legale dell’Avvocato Anna Pensiero, e

rappresentato e difeso dagli Avvocati Edoardo Cavicchi, e Antonio

Barone, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 961/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

H.M.M., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, aveva impugnato dinanzi il Tribunale di Napoli, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego adottato della Commissione Territoriale in merito alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria; avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto ad abbandonare il Paese di origine per timore di essere arrestato, perchè ingiustamente denunciato per omicidio; riferiva di avere avvisato la polizia delle riunioni illegali tenute dal gruppo (OMISSIS), che la polizia non era riuscita ad intervenire tempestivamente, ma che gli appartenenti al gruppo sospettavano di lui e della sua famiglia che pertanto si erano trasferiti in un’altra zona, che, a seguito della uccisione di un appartenente al gruppo anzidetto, era stato accusato di essere il responsabile e si era dato ala fuga.

Il Tribunale, ritenuto non credibile il racconto perchè vago in merito alla narrazione dell’omicidio ed inverosimile in merito alla denuncia in cui sarebbero stati coinvolti anche i parenti del richiedente, ha escluso, quindi, la ricorrenze dei presupposti per alcuna delle forme di protezione richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: 1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis, in quanto, il Tribunale non avrebbe adeguatamente attivato il potere istruttorio ufficioso necessario per acquisire la conoscenza della situazione soci/politica del Paese di origine del richiedente; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 11, per avere escluso il Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato sulla circostanza che il richiedente aveva addotto a causa della sua fuga dal Paese di origine una disputa concernente la proprietà di un terreno, ritenuta di tipo privatistico (così indicato in ricorso – fol. 4); 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per avere il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, a fronte di una situazione di violenza indiscriminata presente in molte zone del Bangladesh, come desumibile dalle fonti internazionali; 4) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale disatteso la domanda di protezione umanitaria senza specifica motivazione e trascurando le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, derivanti dalla situazione socio/politica del Paese ed al deterioramento delle condizioni di rispetto dei diritti umani.

1.2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo è inammissibile. La questione circa la mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione è priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del ricorso del richiedente (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè volto a criticare una statuizione di cui non vi è riscontro nel decreto impugnato.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile perchè formulato in maniera del tutto generica ed astratta, senza alcun riferimento specifico a fonti internazionali che avrebbero potuto condurre a differenti conclusioni.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente non affronta e non confuta, tantomeno in modo puntuale e specifico, l’affermazione del Tribunale circa l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria nella situazione rappresentata; il ricorrente propone una critica astratta relativamente all’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Invero, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione; Cass. n. 9304 del 2/4/2019; cfr. pure, ora, Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019, in motivazione); inoltre il richiedente non ha nemmeno dedotto la sua integrazione in Italia.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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