Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5300 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5300 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 6682-2013 proposto da:
ANDALORO GIUSEPPE C.F. NDL0PP77C24B429U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221 (C/0
CONFSAL-COMUNICAZIONI), presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNA COGO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4884

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 06/03/2018

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134 presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ANDALORO GIUSEPPE C.F. DLGPP77C24B429U;

avverso la sentenza

n.

intimato –

80/2012 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 21/02/2012 R.G.N. 392/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato BONERATE FRANCESCA per delega verbale
Avvocato TOSI PAOLO.

atti;

RG 6682/2013
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 21 febbraio 2012, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello
proposto da Giuseppe Andaloro avverso la sentenza di primo grado, che, sul
presupposto della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ne aveva respinto le

prestazione di lavoro temporaneo stipulato, ai sensi dell’art. 20 d.Ig. 276/2003, per il
periodo dal 28 novembre al 29 dicembre 2005 per “ragioni di carattere organizzativo
derivanti dall’avvio del processo di graduale assorbimento di lavorazioni da parte del
MCP di Brescia determinatesi a seguito di riassetti in corso nei Centri Rete Postali di
Mantova e Bergamo di cui all’Accordo Regionale del 24 ottobre 2005″,

con la

somministratrice Metis s.p.a. e conseguenti di accertamento e condanna.
Esclusa la ricorrenza di elementi sintomatici di una volontà abdicativa del lavoratore
tale da giustificare un consensuale scioglimento del rapporto, non individuabile nella
sola inerzia (tra l’altro di diciassette mesi e non di quasi tre anni, come invece ritenuto
dal Tribunale), la Corte territoriale riteneva la specificità della clausola, anche

per

relatíonem all’accordo collettivo richiamato, provata nella sua effettiva sussistenza in
riferimento a Giuseppe Andaloro ed infine rispettato il limite di contingentamento del
14% stabilito dal CCNL dell’Il luglio 2003.
Avverso tale sentenza il lavoratore, con atto notificato il 21 febbraio 2013, proponeva
ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva Poste Italiane s.p.a. con
controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con tre motivi e ricorso
incidentale con unico motivo; essa depositava altresì memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
20, 21, 22 d.Ig. 276/2003 e 1362 c.c., per la genericità della causale indicata nel
contratto di somministrazione e in quello collegato di lavoro in somministrazione,
neppure identica per la mancanza nel primo della locuzione
organizzativo”

“ragioni di carattere

invece presente nel secondo, in ogni caso insufficiente

i

domande, nei confronti della utilizzatrice Poste s.p.a., di illegittimità del contratto di

RG 6682/2013
all’individuazione della concreta esigenza giustificativa, con inammissibile rinvio per
relationem, non previsto per il lavoro interinale temporaneo ma soltanto a tempo
determinato, ad accordo sindacale regionale.
2.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362

2005 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo, per difetto di indicazione delle disposizioni dell’accordo sindacale, in realtà
assenti, recanti l’esigenza organizzativa giustificante il ricorso al lavoro interinale, in
particolare riferimento all’assegnazione del personale dei CP0 di Mantova e Bergamo
messo in mobilità presso il CMP di Brescia e la sua necessità per lo smaltimento del
maggior flusso di corrispondenza.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c.,
115, 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo, in riferimento alla ravvisata prova dell’incremento dei volumi di
corrispondenza sulla base di un prospetto predisposto da Poste Italiane s.p.a.
contestato nel contenuto e nel valore probatorio, senza assunzione delle prove orali
dedotte dalle parti, né dei documenti richiesti in esibizione, pure in presenza di
confutazione delle allegazioni e dei dati offerti dalla società, in assenza di quelli degli
anni 2004 e 2005 per un loro raffronto a fini di riconducibilità del picco del mese di
dicembre (di impiego del lavoratore interinale) al passaggio delle lavorazioni e non ad
un ordinario aumento del traffico natalizio, con censura pure della ravvisata irrilevanza
della notoria assenza di personale per le ferie natalizie.
4. Con il primo motivo, Poste Italiane s.p.a. a propria volta deduce, in via di ricorso
incidentale condizionato, violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.Ig. 276/2003, per
esclusione della conversione del rapporto interinale temporaneo in un uno subordinato
a tempo indeterminato, siccome non prevista per l’ipotesi di (eventuale) genericità
della clausola giustificativa.
5. Con il secondo, essa deduce l’applicabilità dell’art. 32, comma quinto, sesto e
settimo I. 183/2010, quale

ius superveniens,

nel giudizio pendente, anche alla

conversione dei rapporti di lavoro in somministrazione, da liquidare in misura minima

2

ss. c.c. in relazione al verbale di accordo sindacale di secondo livello del 25 ottobre

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(per il solo mese di prestazione lavorativa) e comunque dimidiata per la sussistenza di
accordi collettivi nazionali con le organizzazioni sindacali (in particolare del 13 gennaio
2006) sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
6. Con il terzo, essa deduce l’applicabilità del novellato art. 18 I. 300/1970, in relazione

volontà del lavoratore di ripresa del servizio (o comunque non oltre la notificazione del
ricorso introduttivo) e con detrazione dell’aliunde perceptum.
7. Infine, con unico motivo, essa deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa
applicazione degli artt. 1372, primo comma, 1362, secondo comma, 2697 c.c. ed
omesso esame su fatto decisivo e controverso tra le parti, per la risolubilità per mutuo
consenso del rapporto di lavoro tra le parti, sulla base dell’inerzia di tre anni (non di
soli diciassette mesi, in assenza di sua sottoscrizione nella richiesta di tentativo
obbligatorio di conciliazione) del lavoratore dalla cessazione del contratto alla
notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, anche comparata alla brevità del
periodo lavorato, sintomatica di una sua volontà abdicativa, pure tenuto conto della
percezione senza riserve delle competenze finali e del termine per l’impugnazione di
nullità del contratto a tempo determinato, introdotto dall’art. 32, primo comma I.
183/2010.
8. I primi due motivi (relativi a violazione e falsa applicazione rispettivamente: degli
artt. 20, 21, 22 d.Ig. 276/2003 e 1362 c.c., per genericità della causale indicata nei
contratti di somministrazione e di lavoro in somministrazione; degli artt. 1362 ss. c.c.
in relazione al verbale di accordo sindacale di secondo livello del 25 ottobre 2005 e
vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo di omessa indicazione delle
disposizioni dell’accordo sindacale sull’esigenza organizzativa del lavoro interinale)
possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.
8.1. Essi sono infondati.
8.2. In via preliminare, occorre osservare che, in tema di somministrazione di
manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato
all’accertamento della loro esistenza effettiva: esso non può infatti estendersi, ai sensi
dell’art. 27, terzo comma d.Ig. 276/2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed

alla limitazione del risarcimento del danno al periodo successivo alla data di manifesta

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organizzative dell’utilizzatore (Cass. 15 luglio 2011, n. 15610; Cass. 8 maggio 2012, n.
6933; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21916).
In particolare poi, la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di
somministrazione non basta, ai sensi degli artt. 20 e ss. d.Ig. 276/2003, a rendere

concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del
lavoratore a mansioni ad essa confacenti (Cass. 9 settembre 2013, n. 20598; Cass. 1
agosto 2014, n. 17540).
8.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato (per le ragioni illustrate in
particolare dal penultimo capoverso di pg. 4 a pg. 5 della sentenza) la sufficiente
specificazione dell’esigenza in entrambi i contratti (commerciale di somministrazione e
di lavoro in somministrazione), salva l’ininfluente mancanza nel primo della locuzione
“ragioni organizzative”, per l’evidenza dell’iscrizione in esse delle esigenze “derivanti
dall’avvio del processo di graduale assorbimento di lavorazioni da parte del MCP di
Brescia determinatesi a seguito di riassetti in corso nei Centri Rete Postali di Mantova
e Bergamo di cui all’Accordo Regionale del 24 ottobre 2005”, causale presente in
entrambi i contratti (come si evince dalla loro integrale trascrizione, da pg. 13 a pg. 17
del ricorso).
8.4. Quanto poi al richiamo del suddetto accordo, il ricorrente neppure lo ha
specificamente censurato attraverso la corretta denuncia dei canoni che in concreto
siano stati assunti come violati, né del punto e del modo in cui il giudice del merito se
ne sia discostato (Cass. 4 giugno 2007, n. 12936; Cass. 15 novembre 2013, n. 25728;
Cass. 20 gennaio 2017, n. 1556).
Peraltro, esso è stato esaminato e ben compreso dalla Corte bresciana nella sua
finalità riorganizzativa (come risulta dal primo periodo di pg. 5 della sentenza): in
funzione, non già di indicazione indiretta tout court delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo (come espressamente previsto, a norma
dell’art. 1, secondo comma d.Ig. 368/2001, per i contratti di lavoro a tempo
determinato, per i quali ciò è ben possibile anche per relationem ad altri testi
richiamati nel contratto di lavoro: Cass. 25 maggio 2012, n. 8286; Cass. 13 gennaio

4

legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in

RG 6682/2013
2015, n. 343), ma “semplicemente integrativa di una causale il cui oggetto è già
sufficientemente specifico” (come puntualmente osservato ai primi cinque alinea di
pg. 5 della sentenza).
9. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 115,

volumi di corrispondenza sulla base del contestato prospetto predisposto da Poste
Italiane s.p.a. (in assenza di ammissione delle prove orali dedotte né di esibizione dei
documenti richiesti), è inammissibile.
9.1. In primo luogo, deve essere esclusa la violazione dell’art. 2697 c.c., che si
configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una
parte diversa da quella che ne sia gravata, non anche quando, a seguito di una
incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere
che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un
erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per
il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17
giugno 2013, n. 15107 ).
9.2. Ma neppure sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Essa ricorre infatti, non già in presenza di una erronea valutazione del materiale
istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi, rispettivamente,
che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che abbia disatteso, valutandole
secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero considerato alla
stregua di piena prova, recependoli senza un critico apprezzamento, elementi di prova
soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000).
9.3. Sicchè il mezzo, che neppure coglie esattamente l’ambito di valutazione di
ravvisata prova dell’effettività dell’esigenza organizzativa giustificante il contratto
interinale (consistente non soltanto nell’incremento dei volumi di corrispondenza, ma
nella complessiva riorganizzazione dei servizi con l’assegnazione del lavoratore alle
mansioni da essa interessate), si risolve in una sostanziale contestazione della
valutazione probatoria del giudice di merito. Ma ad esso soltanto spetta il compito di

116 c.p.c. e vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’incremento dei

RG 6682/2013
individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza e di scegliere, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così libera prevalenza all’uno o

gennaio 2015, n. 1547): secondo un esercizio insindacabile dal giudice di legittimità, al
quale spetta solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, nel caso di
specie adeguate (per le ragioni esposte in particolare ai primi due capoversi di pg. 6
della sentenza), non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione
del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011,
n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).
10. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti i motivi di ricorso incidentale e di ricorso
incidentale condizionato, discende coerente il rigetto del ricorsoYcon la regolazione
delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
Jrttac

rigetta il ricorso(assorbito l’incidentale anche condizionato; condanna Giuseppe
Andaloro alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che
liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso
per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma

lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente/dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017

all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 27

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