Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5300 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe

Zanardelli n. 23, presso l’avv. Filippucci Fabrizio, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 124/27/06, depositata il 21 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. S.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 124/27/06, depositata il 21 novembre 2006, con la quale e’ stato dichiarato inammissibile l’appello del contribuente.

L’intimata Agenzia delle entrate, Ufficio di Velletri, non si e’ costituita.

2. Il ricorso, consegnato per la notifica il 26 febbraio 2009, e’ inammissibile per tardivita’, senza che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, sia invocabile nella specie l’art. 327 c.p.c., comma 2 in base al principio secondo il quale il termine annuale di cui alla detta norma decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo (ipotesi nella specie da escludere, in quanto lo S. stesso aveva proposto l’appello) (da ult., Cass. n. 16004 del 2009).

Il ricorso puo’ pertanto essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione);

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, in ordine alla eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’art. 327 c.p.c., comma 2, sollevata dal ricorrente nell’anzidetta memoria in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., essa si rivela manifestamente infondata, in quanto la norma, in ragione della congruita’ del termine di cui al medesimo art. 327, comma 1 e del dovere di vigilanza esigibile dalla parte che e’ a conoscenza del processo (per aver ricevuto valida notifica dell’atto introduttivo o, addirittura – come nella specie -, per averlo essa stessa instaurato), realizza coerentemente l’equilibrato bilanciamento delle esigenze del diritto di difesa con quelle del principio di certezza delle situazioni giuridiche, principio riconosciuto ineludibile anche dal diritto comunitario (cfr. Cass. n. 25320 del 2020, che richiama Corte cost. n. 297 del 2008);

che, in conclusione, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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