Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5300 del 01/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25495-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO

BREGLIA 54, presso lo studio dell’avvocato VALERIO COLAPAOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO RONCA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/7/2015, emessa il 02/02/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di

PISCARA, depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

1. il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’Irap versata dalla contribuente – medico pediatra convenzionata con il S.S.N. – negli anni di imposta 2006 – 2008;

2. la decisione impugnata ravvisa un’autonoma organizzazione a fini Irap per la presenza di una dipendente con mansioni di segretaria part – time;

3. viene dedotta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, (e dell’art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5);

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre bolli court per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendosi accertare in concreto se il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale” ed in misura superiore “alla soglia dell’impiego di 1111 collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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