Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5300 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25495-2015 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO
BREGLIA 54, presso lo studio dell’avvocato VALERIO COLAPAOLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO RONCA, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 281/7/2015, emessa il 02/02/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di
PISCARA, depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN DIRITTO
che:
1. il giudizio riguarda l’impugnazione del silenzio – rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’Irap versata dalla contribuente – medico pediatra convenzionata con il S.S.N. – negli anni di imposta 2006 – 2008;
2. la decisione impugnata ravvisa un’autonoma organizzazione a fini Irap per la presenza di una dipendente con mansioni di segretaria part – time;
3. viene dedotta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, (e dell’art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5);
4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre bolli court per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendosi accertare in concreto se il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale” ed in misura superiore “alla soglia dell’impiego di 1111 collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451).
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017