Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 530 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 15/01/2020), n.530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8343/2018 proposto da:

A.A., B.F., B.M., D.R.,

elettivamente domiciliati in Roma alla via degli Scipioni n. 256/b

presso lo studio dell’AVVOCATO ALESSANDRO ORSINI che li rappresenta

e difende unitamente agli AVVOCATI GIANFRANCO MARINAI e SIMONE

MARINAI;

– ricorrenti –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 00294/2018 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 da Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Alessandro Orsini per i ricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino

Alberto che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 1, 2 e 4 del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Firenze – quale giudice civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., a seguito dell’annullamento della sentenza della Corte di Appello, sezione penale, di Firenze, che fermi gli effetti penali, aveva disposto la rimessione al giudice civile competente per valore in grado di appello – ha riformato la sentenza del Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, che aveva condannato S.L. al pagamento di una provvisionale in favore di B.F., A.A., B.M. e D.R., costituiti parti civili, ed ha condannato i predetti alle rifusione delle spese di lite in favore della S..

Avverso la sentenza della Corte di Firenze, seconda sezione civile, hanno proposto ricorso per cassazione, con sei motivi, B.F., D.R., A.A. e B.M..

S.L. è rimasta intimata.

Non vi è stato deposito di memoria.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 384 c.p.c. per non essersi il giudice di rinvio uniformato alla pronuncia rescindente.

Il secondo mezzo censura la sentenza della Corte territoriale per art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deducendo esorbitanza dei poteri decisionali.

Il terzo motivo afferma errore nel procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 2 e art. 2043 c.c..

Il quarto motivo censura la sentenza del giudice civile di rinvio “per omessa motivazione e (/o) motivazione apparente” e richiama l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il quinto motivo contesta violazione e (/o) falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

Infine il sesto mezzo deduce errore procedimentale laddove la sentenza del giudice di appello civile ha richiamato, a sostegno delle proprie tesi, la sentenza del 08/07/2011 della Corte di Appello di Firenze, sezione penale, annullata da questa Corte (Cass. n. 19126 del 2013, imp. S.).

La vicenda fattuale è la seguente: L.G., qualificandosi quale persona avente ottime conoscenze nell’ambito della Banca Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) riusciva a fari consegnare ingenti somme di denaro dall’ A., dai B. e dal D. affermando che le avrebbe investite direttamente in (OMISSIS), assicurando rendimenti vicini al sette per cento. Solo dopo vari anni i suddetti avevano sospettato del L. ma non erano riusciti a riottenere tutto quanto avevano versato. La S., coniuge del L., era stata tratta a giudizio penale dinanzi al Tribunale di Pisa e ivi condannata per concorso in truffa, con condanna alla corresponsione di una provvisionale in favore delle parti civili costituite. Assolta la S. in appello, la Corte di rinvio civile, a seguito dell’annullamento di cui a Cass. n. 19126 del 2013, aveva rigettato la domanda delle parti civili.

I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi si appuntano sulla motivazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze, sezione seconda civile, che ha ritenuto insussistente, nei confronti di S.L., gli estremi del delitto di truffa, in concorso con il coniuge, deceduto nell’anno 2004, L.G..

La più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale questo Collegio non intende discostarsi (Cass. n. 25917 del 15/10/2019 Rv. 655376 – 02) afferma che: “Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicchè la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo e oggettivo dell’illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all’esercizio della potestà punitiva statale”. La Corte di legittimità ha, con riferimento all’elemento psicologico, pure affermato che (Cass. n. 25918 del 15/10/2019 Rv. 655377 – 02): “Ove l’azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell’illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo”.

La sentenza della Corte di Appello civile fa riferimento, come esattamente contestato dal sesto motivo di ricorso, alla sentenza penale annullata da questa Corte (Cass. seconda sezione n. 19126 del 2013, imp. S., più volte richiamata).

Essa si disallinea volontariamente, ed illegittimamente, dalla pronuncia rescindente, rivalutando fatti che il giudice penale di legittimità ha affermato essere stati non correttamente valutati dal giudice penale di appello la cui sentenza venne, in ragione di ciò, annullata agli effetti penali.

La Corte di legittimità ha, infatti, già ritenuto immotivata ed apodittica la decisione assolutoria della S. adottata dal giudice penale dell’impugnazione di merito, affermando che risultava svilita la partecipazione della S., concretizzatasi in una concreta opera di ausilio, non solo morale, mediante l’avallo della posizione professionale del L., ma anche materiale, in quanto era risultato accertato che i L. (ossia moglie e marito) consegnarono ai B. “una serie di distinte di versamento dalle quali risultava che le somme loro affidate erano state versate sul conto corrente CARIPLO di (OMISSIS) n. (OMISSIS), palesemente inesistente, come inesistenti sono risultate le ricevute relative all’acquisto di quote del fondo di investimento “Fondo patrimoniale e immobiliare CARIPLO””.

La sentenza qui in scrutinio ha, altresì, del tutto trascurato l’affermazione di questa Corte (Sez. II penale, sentenza n. 19126 del 2013, imp. S.) relativo alla qualità professionale della S., che era pur sempre stata, nella vita lavorativa, direttrice di un ufficio postale ed era, quindi, in grado di accorgersi delle movimentazioni di ingenti somme di denaro, era a sua volta titolare di un discreto dossier titoli ed aveva ammesso, ella stessa, di avere, in talune occasioni, accompagnato il marito per effettuare il deposito delle somme di denaro affidategli dai B. e aveva, anche se in rare occasioni ricevuto assegni di importi considerevoli, rilasciati dalle parti offese.

La sentenza in scrutinio ha, al fine di corroborare il proprio percorso motivazionale, attribuito esclusiva valenza, in un’ottica peraltro riduttiva, alle dichiarazioni delle persone offesi.

La motivazione della sentenza civile di appello presta agevolmente il fianco ai rilievi dei motivi di ricorso.

Il ricorso, è, pertanto, fondato.

Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame ed essendo necessari accertamenti di fatto, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.

Al giudice di rinvio è, altresì, rimessa la regolazione delle spese processuali anche di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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