Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 530 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 12/01/2011), n.530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20961/2006 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato

VALENSISE Carolina, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARACCIOLO GIULIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del

Commissario Liquidatore, Dott. P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA Gregorio, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ASSITALIA S.P.A., R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 15/12/2005, depositata il 28/12/2005 R.G.N.

184/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GEROMEL DONATELLA (per delega dell’Avv. VALENSISE

CAROLINA);

udito l’Avvocato IANNOTTA ALESSANDRO (per delega dell’Avv. IANNOTTA

GREGORIO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con l’accoglimento del

ricorso, conforme istituzione di merito ex art. 384 c.p.c., e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 dicembre 2005 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quel che interessa in questa sede, accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale della Società Firs di Assicurazioni s.p.a., rigettava quello principale di F. G., all’epoca dell’incidente di età minore, avverso la omologa decisione del Tribunale di Locri del 23 marzo 2000 e liquidava il risarcimento dei danni riconosciuti al F., determinati in una somma maggiorata degli interessi e rivalutazione solo alla data della messa in l.c.a. della FIRS, avvenuta il 23 maggio 1994, a seguito del sinistro avvenuto in (OMISSIS) e presso cui era assicurata l’autovettura di proprietà di R.G., condotta da R.M. che era venuta a collisione con un ciclomotore su cui era trasportato il F., il quale aveva riportato lesioni personali.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il F., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a..

La FIRS ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contrariamente a quanto eccepisce la resistente il ricorso non necessita del quesito di diritto, poichè concerne una sentenza emessa prima del 2 marzo 2006.

Punto centrale della questione, che il Collegio è chiamato a risolvere, consiste nel decidere se la rivalutazione e gli interessi, richiesti, debbano fermarsi al momento in cui la FIRS è stata posta in l.c.a., come statuito dal giudice dell’appello oppure debbano comprendere anche il periodo successivo agli eventi concorsuali della procedura liquidatoria, ovvero fino al soddisfo.

Osserva il Collegio che il motivo è fondato.

Di vero, le S.U. di questa Corte con sentenza n. 5289/97 hanno statuito che il danno risarcito, in ipotesi del genere, va insinuato al passivo della procedura concorsuale nella intera entità oggettiva del danno, comprensiva del pregiudizio da svalutazione monetaria ed interessi anche per l’importo maturato nel periodo successivo alla soglia degli eventuali concorsuali della procedura liquidatoria (di seguito, Cass. n. 10490/01; n. 4130//09; n. 4677/98).

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello di Reggio Calabria, che in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia la sentenza impugnata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che provvederà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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