Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 53 del 07/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 07/01/2020), n.53

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5471-2019 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 113/A, presso lo studio dell’avvocato DARIO GUCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositato il

03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con cui il Giudice di Pace di Napoli, attinto dal locale Questore ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5 – bis, ha proceduto alla convalida nei confronti dell’odierna ricorrente dell’adottato provvedimento di espulsione e se ne chiede la cassazione sul rilievo della nullità di esso per inosservanza della prescrizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e per inosservanza dell’art. 171 c.p.p..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

Posto invero che non consta nella specie l’avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, la specie va regolata in piana applicazione del principio in ragione del quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento in parola “qualora sia stato depositato ed iscritto a ruolo senza la preventiva notifica alla controparte effettuata a cura della parte ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c. spettando alla cancelleria di procedere alla notificazione d’ufficio nella sola ipotesi di procedimenti di cui al D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 14” (Cass., Sez. VI-I, 27/07/2010, n. 17570).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Il procedimento è esente dal raddoppio del contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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