Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 53 del 07/01/2010

Cassazione civile sez. II, 07/01/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 07/01/2010), n.53

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S. (OMISSIS), SE.SE., S.G.,

S.L., s.s., S.P., F.M. vedova

SE.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato LATTANZI FILIPPO, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

N.S. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), se.se. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

S.V., S.C., S.U., SE.AN., S.

F., s.s., I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1863/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

21/10/2009 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito l’Avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE Massimo, con delega

dell’Avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE Gilberto, difensore dei

resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva n. 7578/97 il Tribunale di Roma – adito con citazione notificata il 7 dicembre 1991 – dichiaro’ aperta la successione di S.U., deceduto il (OMISSIS), il quale per testamento aveva lasciato l’usufrutto dell’intero suo patrimonio alla moglie P.A. (poi a sua volta defunta nel (OMISSIS)) e la nuda proprieta’ ai nipoti N., Ne., Gi. e S.I.; dichiaro’ chiamati alla successione per 1/4 Se.Gi., per 1/4 gli eredi di S.N. ( D.M.A. e se., V. e S.C.), per 1/4 gli eredi di Se.Ne. ( I.A. e U., An. e S.F.) e per 1/4 gli eredi di S. I. ( F.M. e Se., S., G., P., L. e s.s.); rigetto’ la domanda riconvenzionale con cui gli eredi di S.I. avevano chiesto l’accertamento dell’avvenuta usucapione, da parte del loro dante causa, di uno dei beni ereditari (un locale sito a (OMISSIS)).

In esito all’ulteriore istruzione della causa, con sentenza definitiva n. 21918/00 il Tribunale attuo’ lo scioglimento della comunione dei beni relitti dal de cuius, disponendo tra l’altro – per quanto ancora rileva in questa sede l’assegnazione del locale di (OMISSIS) congiuntamente agli eredi di S.N., agli eredi di Se.Ne. e agli eredi di Se.Gi. intanto anch’egli deceduto ( N.S., s. e S. A.); condanno’ gli eredi di S.I., i quali avevano avuto, come gia’ il loro dante causa, l’esclusiva disponibilita’ di quell’immobile, al pagamento agli altri condividenti di 1/4 di una somma da determinare, con decorrenza dalla data della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, mediante calcolo a ritroso negli anni, applicando gli indici di rivalutazione monetaria e ponendo a base del computo l’importo di L. 2.464.000 mensili, indicato dal consulente tecnico di ufficio come valore locativo attuale del bene.

Impugnata dagli eredi di S.I., la decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1863/04.

S., Se., G., L., s., S.P. e F.M. hanno proposto ricorso per Cassazione, in base a un motivo. Si sono costituiti con controricorso N.S., A. e se.se.. Le altre parti non hanno svolto attivita’ difensive nel giudizio di legittimita’.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo addotto a sostegno del ricorso attiene al quantum della somma che gli eredi di S.I. sono stati condannati a pagare alle altre parti: dolendosi di “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, S., Se., G., L., s., S.P. e F. M. sostengono che l’importo avrebbe dovuto essere commisurato non gia’ al valore locativo astratto dell’immobile di via (OMISSIS), bensi’ al canone di locazione effettivo, ammontante a L. 300.000 mensili.

La censura e’ fondata.

Sul punto la Corte d’appello ha rilevato che correttamente il giudice di primo grado aveva «fatto riferimento ad un congruo valore locativo, oggettivamente determinato dal C.T.U. nella sua attualita’, e non al pregresso canone di un rapporto di locazione venuto meno nelle sue parti originarie e non piu’ riveduto convenzionalmente nei suoi essenziali elementi costitutivi (scadenza, rinnovazione, canone e suoi meccanismi di rivalutazione ecc.) per il sovrapporsi del contenzioso ereditario”.

Queste assiomatiche affermazioni non spiegano adeguatamente la ragione per cui il rapporto di locazione, per la quota di 3/4 non di pertinenza dei conduttori, dovesse ritenersi automaticamente cessato alla morte dell’usufruttuaria, anziche’ rimasto in essere, a norma dell’art. 999 c.c., fino alla sua naturale scadenza, entro il limite temporale di cinque anni. La circostanza che il contratto non fosse stato riveduto convenzionalmente depone semmai nel senso della sua permanenza, sulla quale d’altra parte non e’ stato chiarito quale influenza potesse avere avuto il «sovrapporsi del contenzioso ereditario”.

Ne’ vale osservare, come fanno i controricorrenti, che la disposizione suddetta subordina l’opponibilita’ delle locazioni concluse dall’usufruttuario alla condizione che constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa. L’obiezione non e’ pertinente, poiche’ l’effettivita’ del rapporto era stata riconosciuta dagli originari attori e giudizialmente accertata, avendo costituito il motivo del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli eredi di S.I..

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA