Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5299 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23588-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1293/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1293/2018, ha respinto il gravame di B.F., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato, a seguito di audizione del richiedente, che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per timore di essere ucciso dai ribelli della Regione del (OMISSIS) che lo avevano, nel 2010, sequestrato, in occasione di un attacco ad un negozio del suo villaggio, nella Regione di (OMISSIS), e tenuto prigioniero fino a quando, nel dicembre 2011, era riuscito a fuggire per rifugiarsi prima in (OMISSIS), poi nel (OMISSIS), quindi in (OMISSIS), Paese dal quale era partito, a seguito di un litigio con il suo datore di lavoro, nel giugno 2015, per venire in Italia) presentava diverse lacune ed incongruenze e risultava poco credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, stante la non credibilità del racconto, non ricorrevano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), mentre, ai fini della tutela D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la situazione della zona di provenienza del richiedente, in Senegal, non risultava interessata da violenza indiscriminata o conflitto armato interno, secondo gli ultimi Report di Amnesty International 2016-2017 ed il sito “Viaggiare Sicuri”; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulneraibilità dello straniero ed essendo presenti in Senegal ancora forti legami famigliari (vivendo lì il padre e la sorella).

Avverso la suddetta pronuncia, B.F. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della grave situazione di violenza diffusa in Senegal e per avere la stessa omesso di valutare le informazioni sulla situazione del Paese; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17, per avere la Corte di merito ritenuto insussistente il rischio del richiedente di subire un grave danno, ai fini della chiesta protezione sussidiaria; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f), per essere la Corte d’appello, nel disattendere la richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), venuta meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non avendo effettuato accertamenti aggiornati sulla situazione del Paese di provenienza; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 15 commi 1 e 2, e artt. 16 e 17, sempre in relazione al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria; 5) con il quinto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello omesso totalmente di considerare la ricorrenza dei seri motivi ai fini della concessione della chiesta tutela, essendosi “limitata a motivare sull’insussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”; 5) con il sesto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 3 Cost., non avendo la Corte di merito operato il necessario bilanciamento tra la tutela di interessi privati di tutela di diritti e la tutela della sicurezza pubblica dello Stato, non avendo il richiedente commesso reati o crimini nel territorio nazionale o all’estero; 6) con il settimo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dalle circostanze esposte a fondamento della propria richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale, le quali, correttamente vagliate, non potevano non rappresentare una situazione di persecuzione meritevole di tutela.

2. Le censure sono tutte inammissibili.

In riferimento al diniego di protezione sussidiaria, oggetto dei motivi da uno a quattro, se è vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534), deve tuttavia rilevarsi che la Corte d’appello ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass.19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale” (in termini anche Cass. 27503/2018 e Cass.29358/2018).

Ora, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica, in relazione al decisum (avendo la Corte di merito attivato i poteri di acquisizione officiosa delle informative, consultando il sito del Ministero degli Esteri ed I Report di Amnesty International 2017), e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni e le fonti ufficiali delle stesse che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso. Neppure nel ricorso si specifica quali siano stati i contenuti di allegazione curati in appello e diretti a sollecitare l’esercizio ufficioso, in materia di prova, dei poteri integrativi nel giudizio di impugnazione. Ora, questa Corte (Cass. 14282/2019, in motivazione) ha di recente chiarito che “in materia di protezione internazionale, quando se ne invochi l’applicazione nella forma sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – là dove riferita all’esistenza di uno stato di diffusa ed indiscriminata violenza, di grado tale da attingere colui che richieda protezione per il solo fatto che egli faccia rientro nel suo paese di origine senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato – gli oneri di allegazione gravanti sul richiedente che impugni in appello devono, in quella fase, conformarsi a natura e struttura del giudizio, destinato a veicolare attraverso i motivi la censura alla decisione di primo grado”, il tutto in correlazione alla specificità della critica difensiva in appello, imposta dall’art. 342 c.p.c., non essendo consentito al ricorrente, che della decisione di secondo grado censuri l’illegittimità, di far valere per la prima volta nel giudizio di cassazione deduzioni ed allegazioni mancate nella fase impugnatoria di merito.

La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

La censura poi, riguardo alla protezione umanitaria, di cui al quinto ed al sesto motivo, oltre ad essere infondata sotto il profilo dell’asserito omesso esame della domanda, avendo la Corte d’appello esaustivamente motivato sulle ragioni del rigetto della richiesta di protezione per ragioni umanitarie, è del tutto generica, e perciò inammissibile, limitandosi a considerazioni di ordine generale sul tema della tutela umanitaria (che, nell’impostazione del ricorso, dovrebbe essere comunque accordata laddove lo straniero non abbia commesso reati nel Paese di provenienza o accoglienza o all’estero e non possa rientrare nel Paese d’origine in condizioni di assoluta sicurezza), le quali nulla hanno a che vedere con la specifica situazione individuale.

Infine, la doglianza in ordine al diniego della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha evidenziato come il racconto del richiedente, in relazione agli atti persecutori subiti da parte dei ribelli del (OMISSIS), fosse del tutto non credibile.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340; in tema, cfr. anche Cass. 27503/2018).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA