Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5299 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12904/2019 proposto da:

O.G., avv. Loredana Liso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/1/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.G., cittadino nigeriano, propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Bari del 13 marzo 2019, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (riferiva di essere fuggito dal carcere dove era detenuto essendo membro del partito (OMISSIS) e poi di avere raggiunto l’Italia).

Il ricorrente denuncia, sulla base di due motivi, violazione di legge e omessa valutazione di fatti decisivi sulle condizioni di sicurezza del paese, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Entrambi i motivi non colgono nè censurano specificamente la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, posta a fondamento del decreto impugnato – costituita dalla argomentata valutazione di non credibilità del racconto del cittadino straniero, ritenuto inverosimile e stereotipato – e, per altro verso, sollecitano impropriamente un nuovo giudizio di fatto volto a sovvertire quello compiuto dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria e di condizioni di insicurezza e di violazione grave dei diritti umani nel paese del richiedente, indicando fonti informative aggiornate.

Il ricorso è dunque inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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