Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5299 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25125-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAPRIO LUISA, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2802/4/2015, emessa il 12/01/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di
SALI,RNO, depositata il 23/03/2015; udita la relazione della causa
svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal
Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap versata dal contribuente, medico convenzionato con il S.S.N., negli anni d’imposta 2008 – 2010;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap;
3. la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3” e “dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;
4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre tout coltri per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendosi accertare in concreto se il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale” ed in misura superiore “alla soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451);
6. nel caso di specie, i giudici d’appello hanno congruamente accertato trattarsi semplicemente di un “ausilio materiale accessorio per servizio di anticamera di una persona part – time ed in misura minima giornaliera”;
7. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017