Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5298 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10774-2019 proposto da:

K.T.G., rappresentato dall’avvocato ENNIO MASU nella sua

qualità di amministratore di sostegno, K.B. nella sua

qualità di coniuge, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 287 presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PERIFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA ALESSANDRA

ELISABETTA PITTALIS;

– ricorrenti –

contro

S.E., in qualità di amministratore di sostegno di

K.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 54,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPANGARO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCO PINNA VISTOSO, CESARE GEAT;

– resistente –

contro

K.Y., K.L., KR.YA., K.M.,

KR.MI.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 97/2018

della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ZENO I. che chiede la

declaratoria di inammissibilità del regolamento proposto.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in relazione al reclamo proposto da S.E., amministratore di sostegno di K.T.G. sulla base di provvedimento del Tribunale austriaco datato 11 settembre 2017, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Tempio Pausania, ne aveva disposto la revoca nominando l’avv. Ennio Masu, ha affermato:

K.T. aveva avuto un’emorragia cerebrale nel 2014 e la moglie K.B. si era fatta nominare amministratore della holding K. Gmb; nel settembre 2016 si era trasferita con il marito in Austria a Kitzbuhel ed era stata nominata amministratore di sostegno del marito ma a seguito di atti dispositivi del patrimonio dell’amministrato veniva revocata e veniva nominato l’avv. S.E. il quale aveva presentato un esposto presso la Procura della repubblica di Innsbruck per le irregolarità riscontrate nella gestione della K.; nel 2018 K.B. era stata revocata anche dall’incarico di amministratore della holding perchè sorto quando già K.G. non poteva comprendere il significato del rilascio di una procura. K.B. allora aveva spostato la residenza ad (OMISSIS) dove il coniuge aveva una villa e chiesto la nomina di un nuovo amministratore di sostegno designato nell’avv. Masu.

S.E. ha richiesto in via pregiudiziale fosse sospesa l’esecutività del decreto di nomina e nel merito che tale designazione fosse revocata, tenuto conto della palese illegittimità di tale nuova nomina in quanto il K. era stato già sottoposto alla procedura in questione; il ricorso non era stato notificato ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo l’amministratore già nominato, come previsto dalla legge; la designazione dell’avv. Masu ex art. 408 c.c. era stata eseguita quando il K. era già sotto protezione; era ravvisabile il difetto di giurisdizione del giudice italiano perchè non essendo applicabile la Convenzione dell’Aja sulla protezione degli adulti, in quanto non ratificata dall’Italia, in presenza di un amministratore di sostegno straniero, il giudice italiano può solamente provvedere alla nomina in caso di particolare urgenza ed in via provvisoria ma non alla revoca dell’amministratore già nominato,, e comunque anche la Convenzione dell’Aja fa riferimento nel suo art. 5 al concetto di residenza abituale del soggetto, di certo non ravvisabile in Sardegna. Si era costituito l’avv. Masu sostenendo che il provvedimento emesso non era impugnabile perchè di natura meramente gestoria.

La corte d’appello in primo luogo ha escluso che nella specie si potesse qualificare come di mero trasferimento il provvedimento reclamato, avendo il giudice italiano valutato le condizioni psico fisiche e ritenuto necessaria la nomina di amministratore di sostegno, con conseguente ammissibilità del reclamo; ha escluso la giurisdizione del giudice italiano il quanto il provvedimento impugnato non è stato adottato in via d’urgenza nè ha carattere meramente provvisorio; infine il K. non è residente in Italia così come richiesto dalla L. n. 218 del 1995, art. 43, essendosi trasferito con la moglie solo dopo la revoca della medesima da amministratore di sostegno del marito; ad (OMISSIS) non ha interessi familiari, sociali ed economici, avendo preso in locazione la villa dove abita; non è risultato alcun bene immobile nè ad (OMISSIS) nè in territorio italiano di proprietà del K.. Difettano pertanto concreti riscontri dell’effettività della residenza, nè (OMISSIS) può ritenersi residenza abituale secondo il parametro dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja.

La Corte, in conclusione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g.o. e revocato di conseguenza il decreto di nomina dell’avv. Masu, il quale ha proposto ricorso per regolamento di competenza. S.E. ha depositato a suo volta memoria difensiva accompagnata da memoria illustrativa nel termine di legge. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Nel primo e secondo motivo di ricorso viene dedotto che la Corte d’Appello era priva di competenza in ordine al provvedimento reclamato perchè privo di natura decisoria, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il giudice competente andava individuato nel Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale. Il provvedimento del giudice tutelare non ha in alcun modo intaccato lo status ed i diritti fondamentali dell’amministrato, limitandosi alla revoca dell’avv. S. ed alla sostituzione con l’avv. Masu.

Deve rilevarsi, preliminarmente, che i motivi di ricorso non colpiscono la ratio decidendi della disposta revoca del ricorrente dall’incarico di amministratore di sostegno da ravvisarsi incontestatamente nel difetto di giurisdizione, ritenuto dalla Corte d’Appello pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri profili, del quale non vi è cenno nel ricorso.

La valutazione di pregiudizialità è peraltro del tutto corretta alla luce del recente ma costante orientamento di questa Corte secondo il quale “La pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza – fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l’attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati – può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell’instaurazione del “giusto processo”, oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione”. (S.U. n. 29 del 2016).

Nel provvedimento impugnato è stato ritenuto che il giudice italiano fosse privo del potere giurisdizionale di revocare l’amministratore di sostegno nominato in un procedimento aperto in Austria, in quanto l’Italia non era il luogo di residenza abituale e il provvedimento reclamato non era giustificato da ragioni di urgenza.

Ne consegue, in virtù della natura pregiudiziale del rilievo della giurisdizione, che risultano inammissibili le censure volte esclusivamente a contestare la competenza “per materia” della corte d’Appello come giudice dell’impugnazione, una volta che non venga contestata neanche implicitamente l’affermato difetto di giurisdizione del giudice italiano.

All’inammissibilità segue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in favore della parte costituita in Euro 4.000 per compensi e Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, se dovuto, a carico del ricorrente D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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