Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5298 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12882/2019 proposto da:

A.O., avv. Loredana Liso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.O., cittadina (OMISSIS), propone ricorso avverso decreto del Tribunale di Bari del 13 marzo 2019, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria (riferiva di avere raggiunto l’Italia a causa di contrasti con le mogli del padre che volevano impadronirsi dei suoi beni).

Il ricorrente denuncia, sulla base di due motivi, violazione di legge e omessa valutazione di fatti decisivi sulle condizioni di sicurezza del paese, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Entrambi i motivi non colgono nè censurano specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del decreto impugnato – secondo cui la richiedente aveva lasciato il suo paese perchè intendeva realizzare il sogno di diventare una fashion designer (l’interessata aveva riferito di avere imparato tale lavoro nel suo paese dove aveva terminato la scuola secondaria) e non per sfuggire a persecuzioni o a danno grave – e, per altro verso, sollecitano impropriamente un nuovo giudizio di fatto volto a sovvertire quello compiuto dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, e di condizioni di insicurezza e di violazioni gravi dei diritti umani nel paese di origine, indicando fonti informative aggiornate.

Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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