Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5298 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL CREMA s.n.c. di Crema Marcello & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, CREMA COSTRUZIONI di Crema Renzo e Geom.

Claudio & c. s.n.c., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, C.M., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in Roma, via Agostino Depretis n. 86, presso l’avv.

Adonnino Pietro, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 54/09/07, depositata il 15 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 54/09/07, depositata il 15 gennaio 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti della Edil Crema di Crema Marcello & C. s.n.c., in relazione ad atto di compravendita del 2001. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che la motivazione dell’avviso impugnato “non contiene alcun riferimento a stime effettuate dall’UTE e che il prospetto allegato dall’Ufficio sembra piuttosto una mera classificazione per tipologie dei terreni siti nel Comune di (OMISSIS). Del resto, il riferimento ad un solo altro atto di compravendita, ritenuto dall’Ufficio similare rispetto a quello assoggettato a tassazione, non puo’ costituire elemento valido per la definizione di un valore medio utile per costituire la necessaria motivazione degli atti impugnati”.

La contribuente resiste con controricorso.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la nullita’ della sentenza per essere motivata per relationem a quella di primo grado, appare manifestamente infondato, poiche’ la sentenza contiene chiaramente una propria autonoma motivazione.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione, sostenendo che questa non e’ idonea ad esprimere l’iter logico della decisione, nella quale peraltro non si terrebbe conto che l’atto si basava su una stima dell’UTE, appare manifestamente infondato, sia perche’ la motivazione – sopra riportata – si rivela sufficiente a far comprendere le ragioni del decisum (che, in ipotesi, andava censurato sotto il profilo della violazione di legge), sia perche’ l’affermazione del giudice circa la mancanza, nell’atto impugnato, del riferimento a stime dell’UTE non e’ oggetto di contestazione adeguata ed autosufficiente.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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