Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5297 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3490-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 821/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano K.A.. Il ricorrente aveva dichiarato di aver avuto un contrasto con il proprio datore di lavoro, contrario alla relazione sentimentale che aveva intrecciato con la figlia, perchè appartenente ad una casta inferiore/ ed a causa dei suoi pressanti e dissuasivi interventi, era stato costretto a lasciare il suo paese.

La Corte d’Appello ha ritenuto che la narrazione fosse inattendibile e che le ragioni riguardanti la fuga non potevano ritenersi riconducibili a cause diverse da quelle strettamente private. Il racconto veniva ritenuto generico e privo d’idonee spiegazioni in ordine alla mancanza di elementi di riscontro.

Deve, di conseguenza, escludersi la ricorrenza delle condizioni di legge in relazione al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, dal momento che il rischio di danno grave alla vita ed all’incolumità è del tutto mancante di riscontri individualizzanti. Peraltro, il Pakistan garantisce ai suoi cittadini l’incolumità personale ed i primari diritti della persona oltre che le libertà fondamentali così da doversi escludere anche il diritto alla protezione umanitaria, tenuto conto anche della scarsa attendibilità della vicenda narrata e della situazione non connotata da violenza indiscriminata e diffusa nella regione di provenienza del richiedente.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. La parte intimata non ha svolto difese.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per il difetto di cooperazione istruttoria del giudice di merito, il quale ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, non avendo disposto la sua audizione per chiarire le contraddizioni emerse. La più compiuta descrizione dei fatti, precisa il ricorrente, è nel fascicolo processuale depositato.

La censura contenuta nel primo motivo è inammissibile non cogliendo la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato sulla inattendibilità e sulla natura strettamente privata delle vicende narrate non riconducibili alle ipotesi normative della protezione internazionale. La valutazione svolta si fonda sull’insindacabile apprezzamento nel merito dei fatti narrati, ed è per l’appunto insindacabile. Per il resto la censura è generica in relazione ai fatti non considerati, essendo estraneo al giudice di legittimità, l’esame di atti e documenti se non già oggetto del giudizio di merito, ove non prodotti ex art. 369 c.p.c. ed ove non oggetto di specifica indicazione sulla loro collocazione e reperimento, essendo al riguardo del tutto insufficiente il generico riferimento al fascicolo processuale.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per essere state ritenute meramente private le vicende narrate e per non aver attivato il potere dovere di cooperazione istruttoria in modo adeguato, ritenendo che la situazione della regione di appartenenza del ricorrente fosse migliorata e non presentasse le condizioni previste dalla norma.

La censura è inammissibile per difetto di specificità. A fronte della denunciata insufficienza istruttoria della Corte di Appello non si contrappone alcunchè in relazione alla pericolosità della regione. Non si allega di aver già fornito nel giudizio di merito fonti alternative, prodotte ex art. 369 c.p.c. e prospettate nella censura ex art. 366 c.p.c., n. 6.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA