Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5297 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8901/2007 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

AMILLO SABATINI N. 150 (V.B. 5/1), presso lo studio dell’avvocato

CEPPARULO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI

Andrea, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE,

REGIONE CAMPANIA – UFFICIO TRIBUTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 27/01/06, depositata il 10/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. WLADIMIRO DE NUNZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/2/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dal contribuente Sig. T.D. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998 al 2002.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il T. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissbili e in parte infondati.

A parte il rilievo che il ricorso risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, laddove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente riprodurli nel ricorso es., alla “domanda di condono”, alle “contestazioni del ricorrente relative all’esercizio o meno di un’attività autonomamente organizzata”, alla circostanza che “il ricorrente utilizza attrezzature che … non eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio della propria attività, in assenza di organizzazione, e si serve dell’ausilio di pochi dipendenti, la cui collaborazione occasionale si evince dall’irrisorietà dei compensi percepiti (tale dato si riscontra chiaramente dalla visione dei quadri RE, già prodotti nei precedenti giudizi”), va osservato che come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, anche con riferimento all’IRAP, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto, giacchè il condono, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (v. Cass., 24/6/2008, n. 17142; Cass., Sez. Un., 5/6/2008, n. 14828; Cass., 19/3/2007, n. 6504; Cass., 16/2/2007, n. 3682).

Orbene, nell’affermare che “Non è ammissibile … che si presenti domanda di condono c.d. tombale e si vogliano ugualmente contestare i dati e le imposte risultanti dalla propria dichiarazione dei redditi, che del condono rappresentano il fondamento”, del suindicato principio il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza fatta sostanzialmente corretta applicazione.

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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