Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5297 del 01/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.01/03/2017),  n. 5297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26883-2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

A.E., A.M., P.R.;

– intimati –

P.R., A.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato VITTORIO MESSA giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso

avverso il ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. g645/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Italo Castaldi, per la ricorrente e controricorrente

all’incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“La sig. M.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11/6/2015 della Corte d’Appello di Roma, di parziale riforma della pronunzia Trib. Tivoli n. 889/2008, resa in ordine alla vicenda concernente la locazione ad uso diverso da abitazione intercorsa tra la predetta e il defunto sig. A.E. avente ad oggetto immobile sito in Villalba di Guidonia, Corso Italia 20.

Resistono con controricorso i sigg. A.E. e P.R., eredi del defunto sig. A.E., che spiegano altresì ricorso incidentale, cui resiste con controricorso la M..

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

I ricorsi si appalesano inammissibili.

Essi risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Con particolare riferimento al 1 motivo del ricorso principale, va ulteriormente sottolineato che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto, emergendo ivi in realtà diversamente prospettato un error in procedendo ex art. 112 c.p.c., senza che sia formulata censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

La relazione è stata notificata ai difensori delle parti costituite.

La ricorrente principale ha presentato memoria; non anche i ricorrenti in via incidentale.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con la precisazione che gli atti e i documenti del giudizio di merito richiamati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sono, in particolare, l’atto di appello e la comparsa conclusione, avuto riguardo al ricorso principale; e la C.T.U., e la comparsa conclusionale del giudizio di 1 grado, avuto riguardo al ricorso incidentale.

I ricorsi vanno pertanto dichiarato inammissibili.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, pronunziando sui ricorsi riuniti li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, sia in via principale che incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA