Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5296 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35887-2018 proposto da:

B.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIER PAOLO RIVELLO;

– ricorrente

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 6646/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Torino ha respinto la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria svolta dal cittadino del (OMISSIS), B.H..

Il ricorrente ha dichiarato di essere mussulmano di etnia Bissa, di essere nato e cresciuto nella zona centro orientale del paese fino a quando nel 2015 i familiari cristiani uccidevano suo padre, non avendone mai accettato la conversione e facevano prigionieri lui e sua madre che tuttavia riuscivano a fuggire, rifugiandosi in Niger dove la madre moriva. I famigliari della madre lo ritenevano responsabile della sventura ed allora il ricorrente decideva di intraprendere il viaggio alla volta dell’Europa.

Il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni non credibili ed inverosimili sia in relazione alle circostanze narrate dell’episodio di violenza che in relazione all’improvvisa reazione dopo tanti anni dei familiari del padre alla conversione e al matrimonio con una donna di un altro paese. Sentito in tribunale, peraltro, il ricorrente ha dimostrato di non conoscere le regole alimentari della regione islamica salvo quelle più elementari.

Venivano, conseguentemente, escluse le forme di protezione internazionali individualizzanti (rifugio politico e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c)). Quanto alla lett. c), è stato escluso che il paese di origine, pur interessato da fenomeni terroristici, fosse attraversato da conflitto armato interno od internazionale o da violenza diffusa ed indiscriminata. La situazione generale era caratterizzata dal controllo legale statuale dell’autorità governativa.

Quanto al permesso umanitario è stato posto in luce che pur essendo stata documentata una condizione d’integrazione sociale non risulta che in caso di rientro il ricorrente potrebbe essere privato dei beni primari incomprimibili della persona (vita, salute) e del godimento di quei diritti fondamentali che costituiscono il supporto per una vita dignitosa.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a tre motivi, accompagnati da memoria. Non ha svolto difese la parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione di norme di diritto oltre che travisamento di fatti in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, per non avere il Tribunale ritenuto che integrassero atti e fatti persecutori quelli narrati dal ricorrente e per avere illogicamente escluso che fossero credibili.

Sotto entrambi i profili la censura è inammissibile. In relazione al primo perchè la ratio decidendi del provvedimento impugnato non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti e degli atti ma la loro radicale inverosimiglianza. In relazione al secondo perchè la censura neanche declinata alla stregua del nuovo paradigma contenuto nell’art. 360 c.p.c., n. 5, riguarda il merito dell’accertamento di fatto svolto insindacabilmente dal giudice del merito.

Il secondo motivo prospetta analoga censura ma riferita alla protezione sussidiaria con l’integrazione di alcune allegazioni di fatto svolte senza alcuna indicazione della loro preventiva prospettazione nel giudizio di merito. Esso, è, pertanto, radcialmente inammissibile.

Il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non essere stata riconosciuta nel (OMISSIS) una situazione attuale di violenza indiscriminata e conflitto armato, come da fonte del novembre del 2018. Si aggiunge che la diversa conclusione cui è pervenuto il Tribunale si basa su fonti non identificate.

La censura è inammissibile in relazione alla fonte contrastante quelle esaminate dal Tribunale perchè sostanzialmente coeva alla data di deposito del provvedimento impugnato e successiva alla camera di consiglio. Si tratta pertanto di allegazioni di fatto di cui il giudice del merito non ha potuto tenere conto al momento della decisione e che non possono essere prese in esame dal giudice di legittimità per la peculiare natura giuridica di questo giudizio, cristallizzato temporalmente alla conclusione del giudizio di merito. Peraltro la parte ricorrente non deduce neanche di averle potuto sottoporre preventivamente all’esame del Tribunale. Quanto alla seconda parte della censura, il Tribunale ha indicato le COI del Ministero dell’Interno ed il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri, dando anche una cronologia alla ricostruzione dei fatti così da aver svolto un’indagine completa ed esauriente. La memoria non assume rilievo ai fini della valutazione dei motivi, dal momento che vengono nuovamente allegati fatti senza indicare se e come fossero stati oggetto del giudizio di merito.

In conclusione il ricorso è inammissibile. In mancanza di difese della parte intimata non si deve procedere alla statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, se dovuto, a carico del ricorrente D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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