Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5296 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14180/2019 proposto da:
S.M., avvocati Federico De Angelis, e Paolo Spacchetti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/01/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
Che:
S.M., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Ancona che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Egli aveva riferito di avere lasciato il paese di origine per il timore di essere perseguitato da alcuni vicini del suo villaggio per un prestito di denaro effettuato in suo favore e non onorato.
I motivi proposti sono inammissibili, tutti miranti a sollecitare impropriamente un nuovo giudizio di fatto: il primo motivo, nel prospettare un vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014); il secondo contesta il mancato riconoscimento della protezione internazionale senza tuttavia rivolgere specifiche censure in diritto alla decisione impugnata; il terzo, concernente la protezione sussidiaria, consiste in una critica del tutto generica della valutazione negativa svolta con incensurabile apprezzamento di fatto dai giudici di merito, i quali hanno anche indicato le fonti informative sulle condizioni di sicurezza nel paese di origine del richiedente; il quarto concerne il diniego della protezione umanitaria, che i giudici di merito hanno motivato evidenziando l’insussistenza di profili di vulnerabilità connessi alla violazione dei diritti fondamentali nel paese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021