Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5296 del 06/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 06/03/2018, (ud. 15/11/2017, dep.06/03/2018),  n. 5296

Fatto

La Seal Marine S.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 919, depositata il 19/9/2011, con la quale la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, di rigetto dell’opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto sgravi contributivi per l’esercizio di attività cantieristica di imbarcazioni da diporto della L. n. 448 del 2001, ex art. 44;

che, in particolare per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che in materia di decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi non versati in ragione degli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 448 del 2001, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiareò della detrazione, e che comunque ai sensi della L. n. 448 del 2001 (art. 44) e della decisione della Commissione europea n. 4845 del 6/12/2002 l’attività di “costruzione navale” (nella quale va inclusa l’attività di cantieraggio da diporto) non rientra tra quelle che possono usufruire degli sgravi ex L. n. 448 del 2001;

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la Seal Marine S.r.l., sulla base di due motivi;

che, l’INPS difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo articolato sotto un duplice profilo di censura, la società ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione e/o falsa applicazione del punto 9 della decisione della Commissione Europea C (2002) 4845 del 6/12/2002, e della L. n. 448 del 2001, art. 44, per avere la Corte territoriale, erroneamente, escluso dal beneficio degli sgravi contributivi l’attività cantieristica da diporto, nonchè per avere motivato in modo insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’avere omesso di indicare le ragioni per le quali l’attività cantieristica per imbarcazioni da diporto debba essere inquadrata all’interno del settore della costruzione navale;

che, con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto l’applicazione degli sgravi contributivi, incombesse sul datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare della detrazione, nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione sul punto;

che, con motivazione, seppure concisa, la Corte territoriale ha evidenziato compiutamente come la Commissione europea con la decisione C (2002) 4845 del 6/12/2002 abbia espressamente escluso dal novero dei beneficiari dello sgravio triennale di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 44, le aziende operanti nel settore delle “costruzioni navali”, a nulla rilevando il codice ISTAT attribuibile o attribuito all’azienda dall’INPS in riferimento all’attività imprenditoriale svolta;

che, le conclusioni cui è pervenuta la Corte di secondo grado appaiono condivisibili;

che, infatti, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 44, la condizione imprescindibile per accedere agli sgravi contributivi finalizzati all’incremento occupazionale è rappresentata dall’autorizzazione e dai vincoli posti dalla Commissione europea ex art. 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea;

che, con la decisione C (2002) 4845 del 6/12/2002, la Commissione europea, al par. 2 punto 9, in riferimento ai benefici previsti dalla L. n. 448 del 2001, art. 44,ha, espressamente, previsto che:”Possono beneficiare del regime tutte le imprese di qualsiasi settore, “esclusi” quelli della “siderurgia” e della “costruzione navale”, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che assumono determinate categorie dì lavoratori a tempo indeterminato”;

che, tale disposizione, che individua i beneficiari della disciplina contenuta nel citato art. 44 e ne integra, pertanto, il dettato normativo, non può essere interpretata analogicamente o estensivamente, atteso che in linea generale, le norme che prevedono sgravi contributivi, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica, in quanto a fronte della disciplina ordinaria che prevede l’obbligo del pagamento dei contributi, le suindicate norme possiedono carattere eccezionale, visto che, in presenza di determinate condizioni, esonerano specifici soggetti dal suddetto, generale, obbligo contributivo (Cass. n. 17447/2014), e ciò impone, pertanto, anche nel caso che occupa, di utilizzare un’opzione ermeneutica strettamente fedele al dato letterale della normativa in disamina;

che, di conseguenza il dato letterale della disposizione comunitaria non consente di accedere ad interpretazioni che possano determinare distinzioni ed eccezioni nell’ambito del termine “costruzione navale” stante la sua generale accezione, e quindi ad escludere la nautica da diporto dal divieto sancito dalla citata decisione della Commissione europea;

che, non appare, inoltre, conferente il richiamo fatto dalla ricorrente alla decisione della Comunicazione CE 2003/C 263/2002 recante tra l’altro la specificazione ed individuazione del contenuto dell’attività di cantieristica navale, in quanto tale disciplina concerne gli aiuti alla cantieristica navale, e quindi, si riferisce ad ambiti di intervento e finalità del tutto diversi rispetto a quelli considerati nella Decisione CE (2002) 4845 del 6/12/2002;

che, parimenti infondato s’appalesa il secondo motivo di gravame;

che, secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5137/2006) al quale il Collegio ritiene di dare continuità, in tema di sgravi contributivi grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata;

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, e le spese del presente giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4000,00, per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018

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