Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5296 del 01/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.01/03/2017),  n. 5296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23533-2014 proposto da:

N.M., P.V., F.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato

CESARE PLACANICA, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELANGELO

CARNOVALE giusta delega a margine dell’atto di citazione;

– ricorrenti –

contro

A.A. elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 66,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA VIEL, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANDREA MALTONI e ALBERTO MALTONI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 22/01/2014 e depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

I sigg. F.B., N.M. e P.V. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza C.A. Milano 11/2/2014, che in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. A.A. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano n. 3954/2009 ha rigettato la domanda dai primi proposta nei confronti di quest’ultimo di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di atto di compravendita dal medesimo rogato nella sua qualità di notaio asseritamente omettendo, in violazione dell’art. 49 ord. not., di accertarsi dell’identità personale del procuratore del venditore, poi risultato faisus procurator.

Resiste con controricorso l’ A..

E’ stata predisposta relazione, che è stata notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente non ha presentato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Osservato anzitutto che esso risulta proposto (anche) dalla sig. N.M., senza che risulti peraltro al difensore dalla medesima rilasciata procura speciale al riguardo, va posto in rilievo che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso in realtà sostanziandosi in doglianza concernente la violazione di norma di diritto nonchè l’erronea valutazione delle emergenze processuali.

Essa viceversa non si estende (anche) alla censura della ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui non può nella specie riconoscersi “efficacia probatoria privilegiata” all’atto notarile di compravendita de quo in ordine al pagamento del prezzo, e segnatamente alla “dichiarazione di T. di aver già ricevuto le somme inerenti il prezzo pattuito”.

Nè si estende all’ulteriore ratio decidendi secondo cui non può nella specie riconoscersi efficacia di “giudicato” alla sentenza di “condanna del T. per il reato di truffa aggravata commesso ai danni degli appellati e/o del notaio”, in quanto “la sentenza che si assume essere passata in giudicato è stata resa in sede di patteggiamento e non può fare stato su di un fatto -versamento del prezzo- che non risulta essere stato accertato in sede di istruttoria dibattimentale dinnanzi al giudice penale”.

Risulta a tale stregua dai ricorrenti non osservato il consolidato principio in base al quale allorquando la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389) in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902).

E’ dunque sufficiente che, come nel caso, anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., 14/7/2011, n. 15449; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).

Un tanto non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/7/2005, n. 14740. V. altresì Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 14/7/2011, n. 15449).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 5.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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