Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5295 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25844-2018 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1786/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano O.A..

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato accusato di omicidio, arrestato e rilasciato dopo essere stato scagionato per aver tentato di dividere due ragazzi del clan degli “(OMISSIS)” nel 2014; di essere stato perseguitato dai familiari dell’ucciso che volevano farlo di nuovo arrestare. Egli dunque temeva per la sua libertà ed incolumità anche perchè ove fosse stato arrestato di nuovo e ritenuto colpevole avrebbe rischiato la pena di morte.

Il Tribunale in primo luogo ha rigettato la censura relativa al difetto di traduzione del provvedimento della Commissione in mancanza di una specifica lesione del diritto di difesa.

Nel merito ha ritenuto che la vicenda narrata fosse vaga e stereotipata oltre che incongrua perchè non risultava comprensibile la ragione per cui egli non avesse potuto rivolgersi alle autorità del suo paese che già una volta lo avevano scagionato. Ne è comprensibile perchè avesse temuto di essere ucciso dalla famiglia della vittima.

Tale valutazione ha condotto all’esclusione del riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria nelle due ipotesi fondate su pericolo individualizzato (D.L.gs n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Il territorio di provenienza, lo stato dell'(OMISSIS) non è caratterizzato, secondo l’indagine condotta dal Tribunale, da violenza indiscriminata dal momento che l’organizzazione terroristica jihadista (OMISSIS) opera nel nord est del paese. E’ stata, conseguentemente esclusa anche l’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

E’ stata negata anche la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria sia in relazione a quanto già evidenziato sulla situazione della regione e sul difetto di verosimiglianza della dedotta persecuzione sia perchè non sono state allegate specifiche situazioni di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con unico motivo. Ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno.

Nella censura si contesta la mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, in particolare in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed in ordine alla protezione umanitaria, valutando come incompleta e generica l’indagine svolta. In particolare si sottolinea l’omesso esame della situazione di violenza interetnica nella regione di provenienza del ricorrente tra clan (OMISSIS) ed (OMISSIS). Si cita al riguardo una fonte del 2011. La censura è inammissibile sia per la parte in cui si limita a riportare stralci di orientamenti giurisprudenziali e di norme sia per la parte relativa all’omesso esame dell’allegato conflitto interetnico dovendosi rilevare che il Tribunale nello svolgere la propria indagine officiosa relativa alla situazione generale del paese ha tenuto conto dell’esatta regione di appartenenza del ricorrente mentre l’approfondimento relativo al conflitto interetnico non è stato svolto perchè in relazione alla sussistenza di tale causa di persecuzione individuale od esposizione al rischio di morte o di pericolo per l’incolumità del ricorrente il tribunale ha escluso, con apprezzamento di fatto insindacabile, che lo stesso fosse credibile. La censura per questa parte mira in conclusione ad un riesame del merito della decisione. L’istruttoria officiosa svolta si è conseguentemente concentrata sulla situazione di pericolosità generale, non essendo tenuto il Tribunale, peraltro sulla base di una fonte molto datata, ed a fronte di un giudizio fattuale di non credibilità, ad una verifica della potenzialità espansiva dell’allegato conflitto.

Il ricorso è, in conclusione, inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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