Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5295 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 5295 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 19800-2012 proposto da:
CICOLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BONACCIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO DEL PRETE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
2017
4507

SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 06/03/2018

VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, giusta delega in atti;
– controricorrenti

di ANCONA, depositata il 11/07/2012 R.G.N. 356/2009.

avverso la sentenza n. 783/2012 della CORTE D’APPELLO

RILEVATO IN FATTO
che, il ricorrente, Cicoli Paolo, impugna la sentenza n. 783, depositata in
data 11/7/2012, con la quale la Corte d’appello di Ancona confermava la
sentenza del giudice di prime cure che aveva rigettato l’opposizione a cartella
di pagamento avente ad oggetto l’omissione contributiva relativa alla
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (con Carloni Alberto,
decorrente dal maggio 2001 al settembre 2003) non regolarizzato dal Cicoli;
che, la Corte di secondo grado, ritualmente adita, rigettava il gravame,
ritenendo di dover individuare, nel rapporto di lavoro espletato dal Canoni, la
sussistenza degli elementi qualificanti la natura subordinata del suddetto
rapporto di lavoro;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Cicoli affidagclosi a
quattro motivi di ricorso;
che, l’INPS difende con controricorso, ed il ricorrente ha presentato
memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo Cicoli Paolo denuncia in relazione all’art. 360 n.
5, c.p.c., l’omessa e/fo contraddittoria motivazione dalla quale risulterebbe
inficiata la pronuncia emessa dal giudice di secondo grado, in particolare, con
riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro oggetto della richiesta
contributiva azionata con la cartella di pagamento;
che, con il secondo motivo il ricorrente deduce in relazione all’art. 360
n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., per avere la Corte
territoriale erroneamente valutato il rapporto di lavoro intercorrente tra il Cicoli
ed il Canoni alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato, senza valutare
i

Udienza del 15 novembre 2017 – Aula B
n. 37 del ruolo – RG n. 19800/12
Presidente:D’Antonio – Relatore:Perinu

adeguatamente il modello contrattuale prescelto dalle parti , e riconducibile,
invece, alla collaborazione coordinata e continuativa;

che, con il quarto motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 n.5,
c.p.c., l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alle
valutazioni del giudice di secondo grado sulle testimonianze rese dalla sig.ra
Biancardo e dalla sig.ra Vagnini;
che, i motivi di ricorso appaiono strettamente connessi in quanto hanno
per oggetto le valutazioni operate dalla Corte d’appello in merito al materiale
probatorio acquisito nel giudizio di merito, e vanno, pertanto, trattati
congiuntamente;
che, in ordine alla valutazione del materiale probatorio, la Corte
territoriale, con argomentazioni approfondite, esaustive, ed intrinsec,amente
coerenti, è pervenuta a qualificare la natura subordinata del rapporto di lavoro
intercorrente tra il Cicoli ed il Carloni sulla base dei seguenti elementi: 1) le
dichiarazioni rese dal Cicoli agli ispettori dell’INPS, pur non possedendo valore

di confessione giudiziale, costituiscono elemento indiziario conducente in
riferimento alla esatta individuazione della durata temporale del rapParto di
lavoro, in quanto del tutto convergenti rispetto a quanto sul punto testimoniato
dal Canoni; 2) dall’esame complessivo del materiale probatorio non sarebbero
emersi elementi sufficienti ad escludere l’esistenza del potere direttivo del
datore di lavoro, che costituisce elemento tipico della subordinazione; 3) “la
prestazione si è svolta senza alcun impegno organizzativo del Canoni e senza
alcun margine di autonomia, esaurendosi nella semplice offerta delle energie
lavorative, in termini necessitati dall’organizzazione imprenditoriale del datore
di lavoro ed in questa “meccanicamente” ed integralmente inserita”;
che, a fronte di ciò il ricorrente si limita ad esprimere un generale
dissenso dalle valutazioni offerte dalla Corte territoriale in relazione alle
propalazioni testimoniali ( vedi testimonianze Vagnini e Foglietta a pag. 13 del

ricorso);
che, in particolare, non sussiste l’omessa motivazione dedotta dal
ricorrente in relazione alla mancata considerazione da parte del giudice di
secondo grado delle dichiarazioni rese dalla teste Vagnini ed allegate al ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che, la Corte territoriale (v.
pagg. 3 e 4 della sentenza) ha compiutamente esaminato le dichiarazioni dei
2

che, con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 n. 3,
c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento al valore probatorio
attribuito dalla Corte di merito al contenuto dei verbali redatti dagli ispettori
dell’INPS;

testi Vagnini e Foglietta, pervenendo a conclusioni sulle quali il ricorrente,
peraltro dissente;
che, ciò stante, ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso
per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio
di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti,
atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al
libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di
tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360,
primo comma , n. 5, c.p.c.;
che, diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in
una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di
una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle’finalità
del giudizio di cassazione ( cfr. Cass. 6064/2008);
che, parimenti, non risulta conferente il richiamo, dedotto nella memoria
difensiva depositata dal ricorrente, all’efficacia di giudicato esterno
rappresentato dalla sentenza n. 193/2016, emessa dal Tribunale di Pesaro, e
solo parzialmente coincidente (arco temporale di durata del rapporto di lavoro
oggetto anche del contenzioso Cicoli-INPS) con la causa petendi del giudizio
pervenuto ora nel grado di legittimità;
che, infatti a ciò osta, in relazione all’ambito di applicazione soggettiva del
giudicato, il disposto dell’art. 2909 c.c., atteso che non vi è coincidenza tra le
parti del giudizio oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pesaro
(Cicoli Paolo-Agenzia delle Entrate) e quelle del giudizio sottoposto a questa
Corte (Cicoli Paolo-INPS);
che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
respinto, e le spese del presente giudizio di cassazione liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

••■•

3

che, infatti, i suddetti motivi di ricorso, al di là della rispettiva intestazione
formale, nella sostanza esprimono un dissenso valutativo dalle risultanze di
causa ed invocano, quindi, un diverso apprezzamento di merito delle stesse;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in euro 3500,00 per onorari, ed euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

_Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.11.2017.

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