Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5295 del 01/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.01/03/2017),  n. 5295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22499-2014 proposto da:

COMUNE DI CASAMICCIOLA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE MARCIANO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CALISE S.R.L. P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. BLUMENSTILIL 55,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO GAROFALO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1564/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa e depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Nicola Bultrini (delega Avvocato Raffaele Marciano),

per il ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“Il Comune di Casamicciola propone ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 4/4/2014 della Corte d’Appello di Napoli, di inammissibilità dell’appello per tardività.

Resiste con controricorso la società Calise s.r.l. (già Calise s.n.c.).

Il ricorso si appalesa manifestamente infondato.

Nel dichiarare l’inammissibilità del gravame interposto in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 17/12/2012 (che ha trattato la causa secondo il rito del lavoro di cui alla L. n. 689 del 1981, pur essendo stata essa instaurata anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, e pur trattandosi in realtà di opposizione avverso ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910) con ricorso depositato il 14/6/2013 e notificato – unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza – a mezzo posta alla controparte il 26/9/2013, il giudice dell’appello si è uniformato ad orientamento delineato da questa Corte.

In ossequio al principio in base al quale l’impugnazione va proposta nelle forme e nei termini previsti dalla legge secondo il rito seguito in primo grado, anche se erroneamente applicato, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione del principio (già enunziato, in termini, da Cass., 20/2/2012, n. 2430; v. altresì Cass., n. 5826 del 2011 e Cass. n. 3058 del 2012) affermato da Cass., Sez. Un., n. 2907 del 2014 secondo cui “L’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria;

vista la memoria della controricorrente;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso va pertanto rigettato;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese a generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA