Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5294 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. I, 25/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/02/2021), n.5294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7767/2019 proposto da:

S.H., avv. Giovanni Tarantini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.H., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Perugia che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese per il timore di essere arrestato per avere aggredito un poliziotto e per avere difeso uno zio nell’attività di contrasto verso il governo, in considerazione delle insufficienti garanzie difensive apprestate dal sistema giudiziario in Gambia.

Entrambi i motivi proposti sono inammissibili, entrambi miranti a sollecitare impropriamente un nuovo giudizio di fatto: il primo motivo consiste in una critica del tutto generica della valutazione negativa circa il lamentato pericolo di essere sottoposto a danno grave, che i giudici di merito hanno escluso, indicando anche le fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese; il secondo concerne il diniego della protezione umanitaria, che i giudici di merito hanno escluso con articolata motivazione con la quale hanno evidenziato l’insussistenza di ragioni di vulnerabilità legate alle condizioni di salute del richiedente, il quale aveva tra l’altro interrotto volontariamente le cure.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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