Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5294 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo

Grazioli Lante n. 16, presso l’avv. Bonaiuti Domenico, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Bonaiuti Paolo, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 210/28/07, depositata il 13 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Susanna Chiabotto (per delega) per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha dichiarato di non avere nulla da

osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 210/28/07, depositata il 13 dicembre 2007, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, e’ stato negato il suo diritto al rimborso dell’IRPEF trattenuta sulle somme percepite a titolo di pensione privilegiata ordinaria non tabellare: il giudice a quo, in particolare, ha affermato che “manca la prova, anzi vi e’ prova contraria, della circostanza rilevante ai fini della esenzione invocata, consistente nel collegamento del trattamento pensionistico in oggetto con infermita’ contratte o menomazioni subite durante il servizio militare di leva, trattandosi di pensione privilegiata ordinaria e non di pensione privilegiata tabellare”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 474 del 1958, art. 5 e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 74 nonche’ apparente motivazione “; e, quanto al vizio di violazione di legge, formula il quesito “se la pensione privilegiata ordinaria, in quanto per sua stessa natura avente sempre carattere risarcitorio, possa essere equiparata al trattamento pensionistico di guerra e tabellare con tutte le conseguenze del caso, anche di carattere fiscale con esenzione IRPEF e comunque competa l’esenzione per l’infermita’ contratta durante il periodo corrispondente al servizio di leva (15 mesi)”; quanto al vizio di motivazione, lamenta il mancato esame, da parte del giudice d’appello, di varia documentazione sanitaria che dimostrerebbe la continuita’ e il collegamento tra la malattia contratta durante il servizio di leva e quella che ha condotto alla concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Il motivo appare manifestamente infondato sotto il primo profilo ed inammissibile sotto il secondo. Da un lato, infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, sono esenti dall’IRPEF, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, comma 1, esclusivamente le pensioni di guerra e, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989, le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite ai militari per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorieta’ di quest’ultimo (ex art. 52 Cost.), dalla quale discende la natura risarcitoria del relativo trattamento pensionistico, la quale va invece esclusa nell’ipotesi del servizio volontario, senza che cio’ comporti dubbi di legittimita’ costituzionale, attesa la diversita’ dei presupposti di fatto delle due situazioni poste a raffronto (ex plurimis, Cass. nn. 12392 del 2002, 10344 del 2004, 11483 e 28735 del 2005, 27938 del 2009);

dall’altro, la censura di vizio di motivazione, tendente a contrastare un accertamento di fatto, congruamente motivato, compiuto dal giudice di merito, e’ del tutto carente sotto il profilo dell’autosufficienza.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la “omessa, insufficiente e apparente motivazione relativamente alla corretta applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67”, appare a sua volta inammissibile, sia perche’ di detta questione non vi e’ menzione nella sentenza impugnata ed il ricorrente non riporta testualmente i passaggi del ricorso in appello nella quale la stessa era stata posta, sia perche’ censura per vizio di motivazione quello che, in realta’, investe l’applicazione e l’interprelazione della norma anzidetto (Cass., Sez. un., n. 28054 del 2008).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in ragione della inammissibilita’ del controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte, anziche’ presso il domicilio validamente eletto in Roma dal ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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