Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5294 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 11/10/2016, dep.01/03/2017), n. 5294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23163-2014 proposto da:
R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 2,
presso lo studio dell’avvocato CARLO RICCI BARBINI, che la
rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato SANDRO SORBARA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
J.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATERNO N. 9,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO LAI MOLE’, rappresentata e
difesa dagli avvocati FABRIZIO MATTE, VINCENZO SCIPIONI giusta
procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
10/01/2014, depositata il 12/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO LUIGI
ALESSANDRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sig. R.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/2/2014 della Corte d’Appello di Torino, di parziale riforma della pronunzia Trib. Aosta n. 104/2012 in tema di risarcimento danni da immutazione dei luoghi.
Resiste con controricorso la sig. J.D..
E’ stata predisposta relazione recante proposta di inammissibilità del ricorso.
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.
A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione.
Il ricorso è inammissibile.
Assume decisivo rilievo la circostanza che risulta del tutto omessa l’esposizione del fatto e della storia del procedimento, in violazione del principio in base al quale il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 22/5/2014, n. 11308; Cass., 28/2/2006, n. 4403; Cass., 19/4/2004, n. 7392).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 4.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017