Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5293 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24151-2018 proposto da:

O.M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1305/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella, camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano O.M.O..

A sostegno della decisione ha affermato:

il ricorrente ha dichiarato che a seguito della morte del nonno paterno la sua famiglia veniva cacciata dalla casa familiare andata in eredità allo zio adoratore di idoli. La famiglia si trasferiva dall'(OMISSIS) e nel 2014 i genitori venivano uccisi da (OMISSIS). Lui stesso veniva rapito dai membri di questo gruppo ma riusciva a scappare, nascondendosi nel bosco. Decideva di fuggire, rappresentando il suo timore di essere ucciso dallo zio e da (OMISSIS) in caso di rientro in Nigeria.

Il Tribunale in primo luogo ha rigettato la censura relativa al difetto di traduzione del provvedimento della Commissione in mancanza di una specifica lesione del diritto di difesa.

Nel merito ha ritenuto del tutto inverosimile la vicenda narrata, soprattutto in relazione alla scelta di una famiglia cristiana di trasferirsi in (OMISSIS), luogo di persecuzione per i seguaci di questo credo religioso. Anche la vicenda legata allo zio è stata considerata del tutto genericamente riferita.

Tale valutazione esclude il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria nelle due ipotesi fondate su pericolo individualizzato (D.L.gs n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)).

L'(OMISSIS), la regione di provenienza del cittadino straniero nigeriano, infine, non rientra tra quelle esposte al pericolo di persecuzione dei cristiani nè dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017 – 2018 sono emersi episodi di conflitto armato in tale regione. Deve, pertanto, escludersi anche l’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Viene esclusa anche la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria sia in relazione a quanto già evidenziato sulla situazione della regione e la mancata verosimiglianza della dedotta persecuzione sia perchè il ricorrente non ha allegato particolari legami con il nostro paese nè manifesta patologie.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero con unico motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Nella censura si contesta la mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, in particolare in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed in ordine alla protezione umanitaria, valutando come incompleta e generica l’indagine svolta e riportando in particolare pronunce della medesima Corte d’Appello di segno diverso da quella impugnata.

La censura è inammissibile perchè svolta in modo astratto senza alcuna specifica allegazione contrastante le conclusioni assunte nel provvedimento impugnato. Essa si snoda in una serie di riferimenti giurisprudenziali, prendendo le mosse dalla Corte di Giustizia, ma non colpisce specificamente le rationes decidendi poste a base della decisione.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in E 2100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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