Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5293 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 5293 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 20254-2012 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,
TERESA OTTOLINI, che lo rappresentano e difendono
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4495

MATTAROZZI ROMOLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 281/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 06/03/2018

di BOLOGNA, depositata il 09/09/2011 R.G.N. 56/2008.

r.g.n. 2054/2012
INAIL/Mattarozzi R.

Rilevato
che la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 281/2011, in
parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da Romolo
Mattarozzi – il quale in data 22.2.2005 aveva affermato di aver subito
un infortunio sul lavoro in primo grado non riconosciuto tale – esclusa
un’invalidità permanente idonea a radicare il diritto all’indennizzo per
infortunio sul lavoro, dichiarava che l’evento occorso aveva cagionato

un’invalidità temporanea relativa per 60 giorni;
che, per la cassazione di tale decisione, ricorre l’INAIL, affidando
l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese Romolo
Mattarozzi, rimasto intimato;
Considerato
che viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 68
T.U. 1124/1965, censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui
ha riconosciuto al Mattarozzi l’indennità per il periodo di inabilità
temporanea relativa (parziale), deducendosi che tale indennità poteva
essere al predetto riconosciuta solo per il periodo di inabilità
temporanea assoluta, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68,
non innovato dal d.lgs 38/2000, secondo cui l’indennità per inabilità
temporanea è dovuta sino a quando dura l’inabilità assoluta, che
impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro;
che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66 prevede a favore dell’assicurato
le seguenti prestazioni: 1) un’indennità giornaliera per l’inabilità
temporanea; 2) una rendita per l’inabilità permanente; 3) un assegno
per l’assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e
un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e
chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli
apparecchi di protesi;
che

il successivo art. 68 dispone che l’indennità per l’inabilità

temporanea è dovuta “fino a quando dura l’inabilità assoluta, che
impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”;
che, pertanto è errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha
riconosciuto all’assicurato, nei periodi di inabilità parziale, l’indennità di

i

all’appellante una invalidità temporanea assoluta per 60 giorni ed

r.g.n. 2054/2012
INAIL/Mattarozzi R.

inabilità temporanea, presupponendo questa uno stato di inabilità
assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di rendere
le sue prestazioni lavorative (cfr. Cass. 9 febbraio 1990 n. 946; Cass.
17 maggio 1999 n. 4785);
che si tratta di una prestazione economica a carattere assistenziale
diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura
l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere

permanente, la quale presuppone invece uno stato di inabilità
permanente ed ha la funzione d’indennizzare il danno fisico subito
dall’assicurato in relazione alle percentuali di riduzione della sua
attitudine al lavoro (cfr. Cass. 22 agosto 2002 n. 12402, Cass. n.
2894/2015; Cass. n. 16733 /2017 );
che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere
decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con
l’accertamento dell’insussistenza del diritto del lavoratore relativo
all’indennità temporanea relativa, ferma restando la restante
statuizione relativa all’indennità temporanea assoluta non impugnata;
che non va mancato di rilevare che l’esito alterno dei gradi di merito
giustifica la compensazione totale delle spese dei medesimi gradi,
mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per quanto di
ragione e, decidendo nel merito, dichiara non dovuta a Romolo
Mattarozzi l’indennità per inabilità temporanea relativa; dichiara
compensate le spese dei gradi di merito e condanna la parte intimata
al pagamento del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
1500,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese
forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 15.11.2017.

le prestazioni lavorative, a differenza della rendita per inabilità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA