Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5293 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13838-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE PIANESE giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ALLIED TRADE SA, in persona della direttrice amministrativa e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIANA 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO,
rappresentata e difesa dall’avvocato, MADDALENA PALLADINO, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
(OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 27/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
24/01/2014, depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO
MARIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della predetta società del 4/7/2013, osservando che il bilancio del 2010, il primo del triennio da valutare, superava ampiamente i parametri dell’art. 1 legge fall. così non integrandosi il requisito per tutti e tre gli anni come richiesto dalla norma.
Il Credito dell’istante supera i 40.000 Euro; sono stati esperiti ben tre tentativi di pignoramento immobiliare ed il bilancio del 2012 rappresenta la cessazione sostanziale di ogni attività.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS). E’ stata depositata memoria adesiva alla proposta di decisione da Allied Trade S.A..
La ricorrente ha contestato nel primo motivo la violazione della L.Fall., art. 15, per non essere stati superati i limiti dimensionali per due anni nel triennio, senza tuttavia cogliere la ratio decidendi della pronuncia impugnata che ha invece fondato al propria decisione sulla necessità della sussistenza del requisito dimensionale per tutti e tre gli esercizi (Cass. 10952 del 2015 e 501 del 2016).
Nel secondo motivo viene censurata, ancorchè con la rubricazione formale del vizio di violazione di legge la valutazione delle risultanze dei bilanci svolta insindacabilmente dalla Corte d’Appello.
Il conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare alla parte contro ricorrente Euro 3000 per compensi ed Euro 100 per spese oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017